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HOME>MONDO CINESE>COSTITUZIONE>COSTITUZIONI CINESI COMPARATE (PARTE IV)

DOCUMENTI

Costituzioni cinesi comparate
Passi corrispondenti delle Costituzioni adottate dalla Rpc 
nel 1954, 1975, 1978 e 1982 e nel programma comune del 1949

Parte IV

a cura di Giorgio Melis

Annotazioni

1. In questa compilazione, i passi corrispondenti sono disposti secondo l'ordine del dettato della C82 (Costituzione adottata il 4-12-1982 dalla 5^ sessione della V Anp - Assemblea nazionale del popolo) attualmente in vigore; agli articoli, o ai capoversi del Proemio, singoli o raggruppati, della C82 seguono quelli "paralleli" del P49 (Programma Comune, adottato dalla Conferenza politico-consultiva del popolo cinese il 30-9-1949), della C54 (Costituzione adottata il 20-9-1954 dalla 1^ sessione della I Anp), della C75 (Costituzione adottata il 17-1-1975 dalla 1^ sessione della IV Anp), della C78 (Costituzione adottata il 5-3-1975 dalla 1^ sessione della V Anp ed emendata l'1-7-1979 dalla 2^ sessione della V Anp).

2. L'evoluzione costituzionale traspare in qualche modo dall'accostamento dei passi corrispondenti; tuttavia questa evoluzione (che registra il cammino politico della Rpc) si percepisce propriamente attraverso un'analisi specifica dei contenuti; perciò questa "concordanza" è intesa principalmente come strumento documentario, al quale riferirsi in ulteriori studi e analisi.

3. Occasionalmente vengono inserite nei testi alcune voci cinesi dell'originale; queste indicazioni isolate restano incomplete, per quanto possano risultare utili, finché non verranno raccolte in un quadro sintetico coordinato. Tuttavia una sintesi della terminologia giuridica e politica cinese attuale non può prescindere, almeno, dal lessico impiegato negli Statuti del Partito comunista cinese. Perciò preferiamo rimandare la compilazione di un Glossario ragionato, dopo aver redatto un confronto tra i testi degli Statuti (1956, 1973, 1977, 1982) del Pcc.

4. Per la lettura di questa compilazione di corrispondenze costituzionali, avvertiamo: a) le sigle: C82, P49, C54, C75, C78 sono utilizzate per indicare le Costituzioni, come indicato sopra al n. 1; b) i numeri (1, 2,...) indicano gli articoli; le lettere indicano i commi degli articoli, se affiancate ai numeri; oppure i capoversi dei Proemi; c) qualora un passo (articolo, comma, o brano dei Proemi) delle P49, C54, C75, C78 contenga elementi che lo mettono in relazione con i contenuti di più di un articolo della C82, detto passo viene riportato per intero nel contesto della concordanza principale, e si rimanda a questa per le altre corrispondenze; d) i puntini (...) indicano che il brano riportato è preceduto e /o seguito da altri all'interno del testo di un articolo/comma dal quale è ricavato.

5. Per i criteri di traduzione rimandiamo all'Avvertenza, posta in nota alla versione della Costituzione pubblicata su questa Rivista (cfr. Mondo Cinese, settembre 1983, n. 43, p. 55), eventuali lievi discrepanze tra la versione italiana della C82 adottata in questa sede e la versione proposta precedentemente verranno motivate nel previsto Glossario, che terrà conto della terminologia utilizzata in altri documenti giuridico-politici.

6. Abbreviazioni

Alp: Assemblea locale del popolo
Anp: Assemblea nazionale del popolo
Apl: Armata popolare di liberazione
art., aa.: articolo (-i)
aut.: autonomo (-a, -e, -i)
c.: comma (di un articolo)
Cas: Consiglio degli affari di Stato
cont.: continua
Cp: Comitato permanente
Cpl: Comitato popolare locale
Cr: Comitato rivoluzionario
Cpcpc: Conferenza politico-consultiva del popolo cinese
Crl: Comitato rivoluzionario locale 
d.s.: (città) direttamente soggetta 
Gmd: Guomindang 
Gp: Governo popolare 
Gpc: Governo popolare centrale 
p.: parte 
par.: paragrafo 
p.c.: passo corrispondente 
Pcc: Partito comunista cinese 
Pr.: Proemio 
Rpc: Repubblica popolare cinese 
v.: vedi

5.0 ISTITUZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

5.1 Assemblee locali del popolo

(5.1.a)

C82

95. In province, città, d.s., distretti (xian), città (shi), circoscrizioni (qu), urbane (shi xia, soggette alle città), comuni (xiang), comuni delle nazionalità e borghi (zhen) si istituiscono Assemblee del popolo (abbr. Ap) e Governi popolari (abbr. Gp).

L'organizzazione delle Assemblee locali del popolo (abbr. Alp) e dei Governi popolari locali (abbr. Gpl) di ogni grado è determinata dalla legge.

In regioni autonome, circondari (zhou) aut. e distretti aut. si istituiscono organi di autonomia. L'organizzazione ed il lavoro degli organi di autonomia sono determinati dalla legge, secondo i principi fondamentali determinati nel capitolo III, Sezioni 5° e 6° della costituzione.

96. Le Alp di ogni grado sono organi locali del potere dello stato.

Nelle Ap di distretto e di grado superiore al distretto si istituisce un Cp.

P49

12. ( ... ) Le Ap di ogni grado eleggono i Gp ad ogni grado. Quando le Ap di ogni grado non sono in sessione, i Gp di ogni grado sono gli organi di esercizio del potere politico ad ogni grado.

14.b Prima della convocazione delle Alp elette a suffragio universale, le conferenze dei rappresentanti popolari di tutti i settori del luogo esercitano gradualmente i poteri d'ufficio dell'Assemblea del popolo in sua vece. La durata del controllo militare viene decisa dal Gpc in considerazione delle circostanze militari-politiche di ogni località.

Nelle località dove le operazioni militari sono concluse, la riforma agraria è pienamente realizzata e il popolo in ogni settore è definitivamente organizzato, si dovranno tenere subito le elezioni generali e convocare l'Alp.

C54

54. In province, città d.s., distretti, città, circoscrizioni urbane, comuni (xiang), comuni delle nazionalità e borghi, si istituiscono Ap e comitati popolari (renmin weiyuanhui).

In regioni aut., circondari aut. e distretti aut. si istituiscono organi di autonomia. L'organizzazione e il lavoro degli organi di autonomia sono determinati al capo III, sezione 5 della costituzione.

55. Le Alp di ogni grado sono organi locali del potere dello Stato.

C75

21.a Le Alp di ogni grado sono organi locali del potere statale.

C78

34. In province, città d.s., distretti, città, circoscrizioni urbane, comuni del popolo (1979, omesso «comuni del popolo») e borghi si istituiscono Ap e Comitati rivoluzionari (Cr) (1979 *, «e Gp; nelle comuni del popolo si istituiscono Ap e comitati amministrativi»).

* In questo e nei seguenti articoli della C78, gli emendamenti del 4-7-1979 sono indicati in parentesi tra virgolette.

Le Ap ed i Cr (1979, «Le Ap ed i comitati amministrativi») delle comuni del popolo sono organizzazioni di base del potere politico, e sono inoltre organismi (jigou) direttivi dell'economia collettiva.

I Cr (1979, «I Gp») delle province possono istituire, per (an) circondari (tiqu), uffici amministrativi, come (zuowei) propri organismi distaccati.

In regioni aut., circondari aut. e distretti aut. si istituiscono gli organi di autonomia.

35.a Le Alp di ogni grado sono organi locali del potere dello Stato.

(5.1.b)

C82

97. I rappresentanti delle Ap di province, città d.s, e città divise in circoscrizioni sono eletti dall'Ap di grado immediatamente inferiore; i rappresentanti delle Ap di distretti, di città non divise in circoscrizioni, di circoscrizioni urbane, di comuni delle nazionalità e di borghi sono eletti direttamente dal corpo elettorale.

Il numero dei rappresentanti delle Alp di ogni grado e le modalità che danno vita ai rappresentanti sono determinati dalla legge.

C54

56. I rappresentanti delle Ap di province, città d.s., distretti, città divise in circoscrizioni sono eletti dall'Ap di grado immediatamente inferiore; i rappresentanti delle Ap di città non divise in circoscrizioni, circoscrizioni urbane, comuni, comuni delle nazionalità e borghi sono cletti direttamente dal corpo elettorale.

Il numero dei rappresentanti delle Alp di ogni grado e le modalità che danno vita ai rappresentanti sono determinati dalla legge elettorale.

C75

Vedi art. 3, p.c. C82 art. 2 (2.11).

C78

35.b I rappresentanti delle Ap di province, città d.s., distretti (1979, omesso «distretti») e città divise in circoscrizioni sono eletti dall'Ap di grado immediatamente inferiore a scrutinio segreto attraverso una consultazione democratica; i rappresentanti delle Ap (1979, aggiunto: «di distretti») di città non divise in circoscrizioni, di circoscrizioni urbane, di comuni del popolo e di borghi, sono eletti direttamente dal corpo elettorale a scrutinio segreto, attraverso una consultazione democratica.

(5.1.c)

C82

98. La durata del mandato di ciascuna Ap di province, di città d.s. e di città divise in circoscrizioni, è di cinque anni.

La durata del mandato di ciascuna Ap di distretti, di città non divise in circoscrizioni, di circoscrizioni urbane, di comuni, di comuni delle nazionalità e di borghi, è di tre anni.

C54

57. La durata del mandato di ciascuna Ap di province è di quattro anni. La durata del mandato di ciascuna Ap di città d.s., distretti, città, circoscrizioni urbane, comuni, comuni delle nazionalità e borghi è di due anni.

C75

21.b La durata del mandato di ciascuna Ap di province e città d.s. è di cinque anni. La durata del mandato di ciascuna Ap di circondari (diqu), città, distretti (xian) è di tre anni. La durata del mandato di ciascuna Ap delle comuni rurali del popolo e dei borghi è di due anni.

C78

35.c La durata del mandato di ciascuna Ap di città, distretti e circoscrizioni urbane è di tre anni. La durata del mandato di ciascuna Ap di comuni del popolo e borghi è di due anni. (1979, aggiunto: 35.d, vedi in 5.1.g).

35.d Le Alp di ogni grado tengono almeno una volta ogni anno una sessione, convocata dal Cr del proprio grado. (1979, 35.e: «Le Alp di ogni grado tengono almeno una volta ogni anno una sessione. Le sessioni delle Ap di distretto e di grado superiore al distretto sono convocate dai loro Cp; le sessioni delle Ap di comuni popolari e borghi sono convocate rispettivamente dai comitati amministrativi delle comuni e dal Gp del borgo»).

(5.1.d)

C82

99. Le Alp di ogni grado garantiscono nel proprio territorio amministrativo l'osservanza e l'esecuzione della costituzione e delle leggi, delle normative amministrative, approvano ed emanano delibere (jueyi), esaminano i piani locali dello sviluppo economico, culturale, e delle opere pubbliche.

Le Alp di distretto e di grado superiore al distretto esaminano e approvano, per il proprio territorio amministrativo, il piano nazionale di sviluppo economico e sociale, e il bilancio, e insieme esaminano ed approvano i rapporti sulla loro esecuzione; hanno il diritto di modificare oppure annullare le decisioni (jueding) inappropriate dei Cp del proprio grado.

Le Ap di comuni (xiang) delle nazionalità, in conformità alle competenze determinate dalla legge, possono adottare provvedimenti concreti conformi alle caratteristiche delle nazionalità.

100. Le Ap di province e di città d.s., ed i loro Cp, purché non contrastino la costituzione, le leggi, le normative amministrative, possono definire normative a carattere locale, e le comunicano al Cp dell'Anp per la registrazione.

C54

58. Le Alp di ogni grado garantiscono all'interno del proprio territorio amministrativo, l'osservanza e l'esecuzione delle leggi e dei decreti, determinano e programmano (guihua) lo sviluppo economico locale, lo sviluppo culturale e le opere pubbliche (gonggong shiye), esaminano ed approvano il bilancio preventivo e consuntivo locale, tutelano i beni pubblici, proteggono l'ordine pubblico, assicurano i diritti dei cittadini, assicurano l'uguaglianza dei diritti delle minoranze etniche.

60. Le Alp di ogni grado in conformità con le competenze della legge, approvano ed emanano delibere (jueyi).

Le Ap dei comuni delle nazionalità possono adottare provvedimenti (cuoshi) concreti conformi alle caratteristiche delle nazionalità e in conformità alle competenze determinate dalla legge.

Le Alp di ogni grado hanno il diritto di modificare o annullare le delibere ed ordinanze inappropriate dei Cp del proprio grado.

Le Ap di distretto e di grado superiore al distretto hanno il diritto di modificare o annullare le delibere inappropriate delle Ap di grado inferiore, e le delibere ed ordinanze dei Cp di grado inferiore.

C75

23. Le Alp di ogni grado, ed i Crl di ogni grado da loro creati, garantiscono nella propria area l'esecuzione delle leggi e dei decreti, guidano la rivoluzione socialista e la costruzione economica del luogo, esaminano ed approvano il piano economico nazionale ed il bilancio preventivo-consuntivo del luogo, proteggono l'ordine rivoluzionario, assicurano i diritti dei cittadini.

C78

36.a Le Alp di ogni grado garantiscono nel proprio territorio amministrativo l'osservanza e l'esecuzione della costituzione, delle leggi e dei decreti, assicurano l'esecuzione del piano statale, definiscono lo sviluppo economico locale, lo sviluppo culturale, e le opere pubbliche; esaminano e approvano il piano economico e il bilancio preventivo e consuntivo locale, tutelano i beni pubblici, proteggono l'ordine sociale, assicurano i diritti dei cittadini, assicurano i diritti di uguaglianza delle minoranze etniche, promuovono (cujin) la rivoluzione socialista e la costruzione socialista.

36.b Le Alp di ogni grado possono adottare (tongguo) decisioni e promulgarle, in conformità con le competenze determinate dalla legge.

36.d I rappresentanti della Alp di ogni grado hanno il diritto di presentare interpellanze al Cr (1979 «interpellanze al governo del popolo»), alla corte del popolo e alla procura del popolo del proprio grado; e gli organi interrogati devono incaricarsi di rispondere.

(5.1.e)

C82

101. Le Alp di ogni grado eleggono e hanno il diritto di esonerare, rispettivamente, i presidenti ed i vice presidenti di province, città, distretti, circoscrizioni, comuni e borghi.

Le Alp di distretto e di grado superiore al distretto eleggono, e inoltre hanno il diritto di esonerare, il presidente della corte del popolo e il procuratore capo della procura del popolo del proprio grado. L'elezione o l'esonero del procuratore capo della procura del popolo si deve comunicare al procuratore capo della procura del popolo di grado immediatamente superiore che la (lo) sottopone all'approvazione del Cp dell'Ap di quello stesso grado.

C54

59. Le Alp di ogni grado eleggono ed hanno il diritto di esonerare i componenti dei comitati popolari (abbr. Cp) del proprio grado. Le Alp di distretto e di grado superiore al distretto hanno il diritto di eleggere e di esonerare il presidente della corte del popolo del proprio grado.

C75

22.b (...) I Crl vengono eletti ed esonerati dall'Ap del proprio grado e (l'elezione o l'esonero) si comunicano all'organo statale superiore per l'esame e l'approvazione.

25.a (...) I presidenti delle corti del popolo di ogni grado vengono incaricati ed esonerati dall'organo permanente dell'Ap del proprio grado.

C78

36.c Le Alp di ogni grado eleggono e hanno il diritto di esonerare i membri del Cr (1979, «i membri del Gp») del proprio grado. Le Alp di distretto e di grado superiore al distretto eleggono e hanno il diritto di esonerare al proprio grado (1979, aggiunto: «i membri del comitato permanente»), il presidente della corte del popolo e il procuratore capo della procura del popolo.

(5.1.f)

C82

102. I rappresentanti delle Ap di province, città d.s. e città divise in circoscrizioni sottostanno alla sorveglianza delle unità elettorali originarie; i rappresentanti delle Ap di distretti, città non divise in circoscrizioni, circoscrizioni urbane, comuni, comuni delle nazionalità e borghi sottostanno alla sorveglianza del corpo elettorale.

Le unità elettorali e il corpo elettorale che eleggono i rappresentanti delle Alp di ogni grado hanno il diritto di esonerare i rappresentanti da loro eletti, in conformità con le procedure determinate dalla legge.

C54

61. I rappresentanti delle Ap di province, città d.s., distretti e città divise in circoscrizioni sottostanno alla sorveglianza delle unità elettorali originarie; i rappresentanti delle Ap di città non divise in circoscrizioni, circoscrizioni urbane, comuni, comuni delle nazionalità e borghi sottostanno alla sorveglianza del corpo elettorale. Le unità elettorali e il corpo elettorale che eleggono i rappresentanti delle Alp di ogni grado hanno il diritto di esonerare in ogni momento (suishi) i rappresentanti da loro eletti in conformità con le procedure di legge.

C75

3. (...) Le unità elettorali originarie ed il corpo elettorale hanno il diritto di sorvegliare e di esonerare-sostituire, in ogni momento, i rappresentanti che hanno eletto.

C78

35.e (1979, 35.f) Le unità elettorali e il corpo elettorale che eleggono i rappresentanti delle Alp di ogni grado hanno il diritto di sorvegliare i rappresentanti che eleggono e di esonerarli e sostituirli in ogni momento, in conformità con le norme di legge.

(5.1.g)

C82

103. I Cp delle Alp di distretto e di grado superiore al distretto sono composti da presidente (zhuren), vice presidenti e membri; sono responsabili verso l'Ap del proprio grado e le riferiscono sul proprio lavoro.

Le Alp di distretto e di grado superiore al distretto eleggono ed hanno il diritto di esonerare i membri del Cp del proprio grado.

I membri dei Cp delle Alp di distretto e di grado superiore al distretto non devono ricoprire incarichi negli organi amministrativi, giudiziari o procuratoriali dello Stato.

104. I Cp delle Alp di distretto e di grado superiore al distretto discutono e decidono nel proprio territorio amministrativo su importanti materie, sorvegliano il lavoro del governo del popolo, della corte del popolo e della procura del popolo del proprio grado; annullano le decisioni e le ordinanze inappropriate del Gp del proprio grado; annullano le delibere inappropriate dell'Ap di grado immediatamente inferiore; decidono sulla nomina o l'esonero del personale degli organi di Stato, entro le competenze determinate dalla legge; quando l'Ap del proprio grado non è in sessione, esonerano, ed eleggono in sostituzione, rappresentanti singoli dell'Ap di grado immediatamente superiore.

C78

35.c.2 (1979, aggiunto: 35.d «Nelle Alp di distretto e di ogni grado superiore al distretto si istituisce un Cp, che è l'organo permanente dell'Ap del proprio grado, è responsabile verso l'Ap del proprio grado e le riferisce sul suo lavoro; la sua organizzazione ed i suoi poteri di ufficio sono determinati dalla legge»).

5.2 Governi popolari locali

(5.2.a)

C82

105. I Glp di ogni grado sono organi esecutivi del potere locale dello Stato ad ogni grado, sono organi amministrativi locali dello Stato ad ogni grado.

I Glp di ciascun grado attuano il sistema di responsabilità del presidente di provincia, città, distretto, circoscrizione, comune, borgo.

106. La durata del mandato di ciascun Gpl di ogni grado è uguale alla durata del mandato dell'Ap del proprio grado.

Vedi art. 101 in 5.1.e.

P49

14.a In tutte le località inizialmente liberate dall'Apl, si dovrà attuare il controllo militare, si aboliscono gli organi di potere politico reazionario del Gmd, e vengono deputate, dal Gpc o dagli organi militari politici del fronte, le persone che organizzano il comitato di controllo militare ed il governo popolare locale, che guidano il popolo a fondare l'ordine rivoluzionario, sopprimono le attività controrivoluzionarie, e quando le circostanze lo permettono convocano la conferenza dei rappresentanti popolari di tutti i settori.

19. All'interno dei Gp di distretti-città e di grado superiore si istituiscono organi di ispezione popolare per verificare l'adempimento o meno dei compiti specifici degli organi statali di ogni grado e di persone di ogni genere del pubblico impiego, e per adottare provvedimenti per quegli organi e quelle persone che violano le leggi e mancano ai doveri d'ufficio.

C54

62. I comitati popolari locali (abbr. Cpl) di ogni grado, cioè (ji) i governi popolari locali, sono organi esecutivi dell'Alp di ogni grado, sono organi amministrativi locali dello Stato ad ogni grado.

63. I Cpl ad ogni grado si compongono, nei vari casi, di presidente (-zhang) di provincia, città, distretto, circoscrizione, comune, borgo, e di vice presidenti (fu ... -zhang) di provincia, città, distretto, circoscrizione, comune, borgo, e di membri di ciascun comitato.

Ciascun incarico dei Cpl di ogni grado ha la stessa durata dell'Ap del medesimo grado.

L'organizzazione del Cpl di ogni grado è determinata dalla legge.

C75

22. I Comitati rivoluzionari locali (abbr. Crl) di ogni grado sono organi permanenti delle Alp di ogni grado e allo stesso tempo sono i governi popolari locali.

I Crl si compongono di presidente (zhuren), vice presidenti, membri; (...).

C78

37.a I Crl (1979, «I Gpl») di ogni grado, e cioè i Gpl (1979, omesso «e cioè i Gpl»), sono organi esecutivi dell'Alp del proprio grado, sono organi amministrativi dello Stato ad ogni grado.

37.b I Crl si compongono di presidente (zhuren), vice presidenti, e membri. (1979, sostituito: «L'organizzazione delle Alp di ogni grado è determinata dalla legge»).

(5.2.b)

C82

107. I Gpl di distretto e di grado superiore al distretto, in conformità con le competenze prescritte dalla legge, curano nel proprio territorio l'attività amministrativa di: economia, educazione, scienze, cultura, sanità, sport, costruzione urbana e rurale, e di finanza, affari civili, sicurezza, affari delle nazionalità, amministrazione giudiziaria, procura, pianificazione delle nascite; emanano decisioni e ordinanze, e nominano ed esonerano il personale dell'amministrazione, lo formano, ne verificano le qualifiche, lo premiano o puniscono.

I governi popolari di comuni (xiang), comuni delle nazionalità e borghi eseguono le delibere delle Ap del proprio grado e le decisioni e le ordinanze degli organi amministrativi statali di gradi superiori, e gestiscono l'attività amministrativa nel proprio territorio.

I governi popolari di province e di città d.s. decidono sull'istituzione e la ripartizione territoriale di comuni, comuni delle nazionalità e borghi.

108. I governi popolari di distretto e di grado superiore al distretto dirigono l'attività degli enti (bumen) operativi a loro subordinati e dei Gp di grado inferiore; hanno il diritto di modificare o annullare le decisioni inappropriate degli enti operativi a loro subordinati e dei Gp di grado inferiore.

C54

64. I Cpl di ogni grado, in conformità con le competenze determinate dalla legge, curano l'attività amministrativa nel proprio territorio.

I Cpl di ogni grado eseguono le delibere dell'Ap del proprio grado, le delibere e le ordinanze degli organi amministrativi statali di grado superiore.

I Cpl di ogni grado, in conformità con le competenze determinate dalla legge, emanano delibere e ordinanze.

65. I Cpl di distretto e di grado superiore al distretto guidano il lavoro degli enti operativi (gongzuo bumen) a loro subordinati e dei comitati popolari di grado inferiore, in conformità con le norme di legge.

I Cp di distretto e di grado superiore al distretto hanno il diritto di sospendere l'esecuzione delle delibere inappropriate delle Ap del grado immediatamente inferiore; hanno il diritto di modificare o annullare le ordinanze e direttive inappropriate degli enti operativi loro subordinati e le delibere dei Cp di grado immediatamente inferiore.

C75

Vedi art. 23, p.c. C82 art. 99 (5.1.d).

C78

37.c I Crl (1979, «I Gpl») di ogni grado eseguono le delibere dell'Alp del proprio grado e le delibere e ordinanze degli organi amministrativi statali di grado superiore; (1979, aggiunto: «i Gp di distretto e di grado superiore al distretto eseguono inoltre le delibere del Cp dell'Ap del proprio grado. I Gpl di ogni grado, in conformità con le competenze determinate dalla legge»), curano il lavoro amministrativo del proprio territorio amministrativo, in conformità con le competenze determinate dalla legge (1979, omesso «in conformità... legge»), emanano decisioni e ordinanze; i Cr (1979, «i Gp») di distretto e di grado superiore al distretto incaricano ed esonerano il personale degli organi dello Stato, in conformità con le norme di legge.

(5.2.c)

C82

109. I Gpl di distretto e di grado superiore al distretto istituiscono organi di revisione dei conti. Gli organi locali di ogni grado per la revisione dei conti attuano con autonomia il diritto di vigilanza sui conti, in conformità con le norme di legge; sono responsabili verso il Gpl dei proprio grado e verso l'organo di revisione dei conti del grado immediatamente superiore.

(5.2.d)

C82

110. I Gpl di ogni grado sono responsabili verso l'Ap del proprio grado e le riferiscono sul proprio lavoro. I Gpl di distretto e di grado superiore al distretto, quando l'Ap del proprio grado non è in sessione, sono responsabili verso il Cp dell'Ap del proprio grado e gli riferiscono sul proprio lavoro.

I Gpl di ogni grado sono responsabili verso gli organi amministrativi dello Stato di grado immediatamente superiore e riferiscono loro sul proprio lavoro. I Gpl di ogni grado, nell'intero Paese, sono organi amministrativi dello Stato sotto la guida unitaria del Cas e obbediscono al Cas.

P49

Vedi art. 15, p.c. C82 art. 2 (2.1.b).

C54

66. I Cpl di ogni grado sono responsabili verso l'Ap del proprio grado e verso l'organo statale immediatamente superiore, e riferiscono loro sul proprio lavoro.

I Cpl di ogni grado, nell'intero Paese, sono organi amministrativi dello Stato sotto la guida unitaria del Cas e obbediscono al Cas.

C75

22.c I Crl sono responsabili verso l'Ap del proprio grado e verso l'organo statale immediatamente superiore e riferiscono loro sul proprio lavoro.

C78

37.d I Crl (1979, «I Gpl») di ogni grado sono responsabili verso l'Ap del proprio grado e verso l'organo amministrativo statale al livello immediatamente superiore e riferiscono loro sul proprio lavoro; (1979, aggiunto: «i Glp di distretto e di grado superiore al distretto, quando l'Ap del proprio grado non è in sessione sono responsabili verso il Cp dell'Ap del proprio grado e gli riferiscono sul proprio lavoro; tutti») sono sotto la guida unitaria del Cas.

(5.2.e)

C82

111. I comitati di residenti (jumin weiyuanhui) ed i comitati di villaggio (cunmin weiyuanhui), istituiti secondo aree residenziali di città e di campagne, sono organizzazioni autonome di base a carattere di massa. I presidenti, vicepresidenti e membri dei comitati di residenti e dei comitati di contadini sono eletti dai residenti. I rapporti reciproci tra comitati di residenti o di villaggio e gli organi statali di base sono determinati dalla legge.

I comitati di residenti ed i comitati di villaggio istituiscono comitati popolari di mediazione, di protezione della sicurezza e di sanità pubblica, che nella propria area residenziale si occupano di affari pubblici e di opere pubbliche, mediano le controversie civili, assistono nella tutela dell'ordine sociale, e inoltre si fanno interpreti, presso i Gp, delle opinioni e richieste delle masse e propongono suggerimenti.

C75

Vedi art. 5 in 2.2.f.

C78

Vedi art. 5 in 2.2.f.

5.3 Organi di autonomia delle minoranze etniche

(5.3.a)

C82

112. Gli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica sono le Ap ed i Gp di regioni aut., circondari (zhou) aut. e distretti aut.

P49

51. In ogni località dove una minoranza etnica dimora compatta si dovranno (...) formare organi di autonomia di ogni genere (...).

C54

67. Nell'organizzazione degli organi di autonomia di regioni aut., circondari aut. e distretti aut., si dovranno seguire i principi fondamentali determinati per l'organizzazione degli organi statali locali al capitolo II, sezione 4 di questa costituzione. La forma (xingshi) degli organi di autonomia può essere determinata in conformità ai desideri della maggioranza del popolo della nazionalità che esercita l'autonomia del territorio.

C75

24.a Le regioni aut., i circondari aut., i distretti aut. sono località ad autonomia etnica; i loro organi di autonomia sono le Ap ed i comitati rivoluzionari.

C78

38.a Gli organi di autonomia di regioni aut., circondari aut. e distretti aut. sono le Ap ed i Cr (1979, «i Gp»).

38.b Per la creazione, la durata, i poteri d'ufficio e l'istituzione di uffici distaccati delle Ap e dei Cr (1979, «dei Gp») delle località ad autonomia etnica, ci si dovrà adeguare ai principi fondamentali determinati per l'organizzazione degli organi locali dello Stato al capitolo II, sezione 3 della costituzione.

(5.3.b)

C82

113. Nelle Ap di regioni aut., circondari aut. e distretti aut., oltre ai rappresentanti della nazionalità che esercita l'autonomia del territorio, dovrà esserci un numero appropriato di rappresentanti di altre nazionalità che risiedono nel territorio amministrativo.

Nei Cp delle Ap di regioni aut., circondari aut. e distretti aut., l'incarico di presidente o di vice presidente dovrà essere ricoperto da cittadini della nazionalità che esercita l'autonomia del territorio.

114. L'incarico di presidente (zhuxi) di regione aut., di presidente di circondario (zhouzhang) aut. e di presidente di distretto (xianzhang) aut., dovrà essere ricoperto da cittadini della nazionalità che esercita la autonomia del territorio

P49

Vedi art. 51, p.c. C82 art. 4.

C54

68. In regioni aut., circondari aut., distretti aut. dove coabitano (zaju) molte nazionalità dovrà esserci, negli organi di autonomia, un numero appropriato di rappresentanti per ogni rispettiva nazionalità (youguan).

C78

38.c Negli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica dove risiedono più nazionalità dovrà esserci un numero appropriato di rappresentanti per ogni rispettiva nazionalità.

C82

115. Gli organi di autonomia di regioni aut., circondari aut, e distretti aut. esercitano i poteri d'ufficio degli organi statali locali determinati nel capo III, sezione 5a della costituzione; allo stesso tempo esercitano il diritto di autonomia, in conformità con l'ambito di competenze prescritto dalla costituzione, dalla legge sull'autonomia territoriale delle nazionalità e da altre leggi. Secondo le peculiari condizioni locali eseguono fedelmente le leggi e le politiche dello Stato.

C54

69. Gli organi di autonomia di regioni aut., circondari aut. e distretti aut. esercitano i poteri d'ufficio degli organi locali dello Stato, determinati nel capo II, sezione 4a della costituzione.

70.a Gli organi di autonomia di regioni aut., circondari aut. e distretti aut. esercitano il diritto di autonomia in conformità con l'ambito di competenze determinato dalla costituzione e dalle leggi.

C75

24.b Gli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica, oltre ad esercitare i poteri d'ufficio degli organi statali locali determinati al capo II sezione 3a della costituzione, possono (keyi), in conformità con le competenze determinate dalla legge, esercitare i diritti di autonomia.

C78

39.a Gli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica, oltre ad esercitare i poteri d'ufficio determinati dalla costituzione per gli organi statali locali, esercitano l'autonomia in conformità con l'ambito di competenza determinato dalle leggi.

Vedi art. 38, p.c. C82 art. 112 (5.3.a).

(5.3.d) 

C82

116. Le Ap delle località ad autonomia etnica hanno il diritto di definire regolamenti (tiaolie) di autonomia e regolamenti settoriali in conformità con le caratteristiche politiche, economiche e culturali delle nazionalità del luogo. I regolamenti di autonomia ed i regolamenti settoriali delle regioni aut. entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Cp dell'Anp. I regolamenti di autonomia ed i regolamenti settoriali dei circondari aut. e dei distretti aut. entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Cp dell'Ap della provincia o della regione aut. e vengono comunicati al Cp dell'Anp per la registrazione.

C54

70.d Gli organi di autonomia di regioni aut., circondari aut. e distretti aut. possono (keyi) definire regolamenti di autonomia e regolamenti settoriali, in conformità con le caratteristiche politiche, economiche e culturali delle nazionalità del luogo e li comunicano al Cp dell'Anp per l'approvazione (pizhun).

C78

39.b Gli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica possono definire regolamenti di autonomia e regolamenti settoriali, in conformità con le caratteristiche politiche, economiche e culturali delle nazionalità del luogo e li comunicano al Cp dell'Anp per d'approvazione.

(5.3.e)

C82

117. Gli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica hanno il diritto di autonomia nell'amministrazione delle finanze locali. Tutte le entrate finanziarie, che in conformità con l'ordinamento finanziario dello Stato appartengono alle località di autonomia etnica, dovranno venir predisposte ed utilizzate con auto-decisione dagli organi di autonomia delle località autonome.

118. Gli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica predispongono e amministrano con auto-decisione lo sviluppo economico locale, salvaguardando l'indirizzo del piano statale.

Lo Stato dovrà aver cura degli interessi propri delle località ad autonomia etnica nello sfruttare le loro risorse naturali e nel costruirvi imprese.

C54

70.b Gli organi di autonomia di regioni aut., circondari aut., e distretti aut. amministrano le finanze locali, in conformità con l'ambito di competenze determinato dalle leggi.

(5.3.f)

C82

119. Gli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica amministrano con auto-decisione le attività educative, scientifiche, culturali, sanitarie e sportive nella propria località, tutelano e potenziano le caratteristiche culturali delle nazionalità, ne sviluppano e rendono fiorente la cultura.

(5.3.g)

C82

120. Gli organi di autonomia delle località possono organizzare, con l'autorizzazione del Cas, reparti (budui) locali di pubblica sicurezza per la protezione dell'ordine sociale, in conformità con l'ordinamento militare dello Stato e con le esigenze del luogo.

P49

52. Entro i confini della Rpc, tutte le minoranze etniche hanno il diritto di far parte dell'Armata popolare di liberazione e di organizzare reparti di polizia locale, in conformità con l'ordinamento militare unitario dello Stato.

C54

70.c Gli organi di autonomia di regioni aut., circondari aut. e distretti aut. organizzano reparti (budui) locali di pubblica sicurezza, in conformità con l'ordinamento (zhidu) militare dello Stato.

(5.3.h)

C82

121. Gli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica, nell'esercizio del proprio ufficio, utilizzano (shiyong) una o più lingue e scritture correnti del luogo, in conformità con le norme del regolamento di autonomia della località.

C54

71. Gli organi di autonomia di regioni aut., circondari aut. e distretti aut., nell'esercizio del proprio ufficio, utilizzano una o più lingue e scritture correnti delle nazionalità del luogo (dangdi minxu tongyong).

C78

39.c Gli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica nell'esercizio del proprio ufficio utilizzano una o più lingue e scritture correnti delle nazionalità del luogo.

(5.3.i)

C82

122. Lo Stato aiuta ciascuna minoranza etnica, concedendo aiuti finanziari, sussidi e tecnologia, per accelerare lo sviluppo della costruzione economica e culturale.

Lo Stato aiuta le località ad autonomia etnica a formare numerosi quadri di ogni grado e personale qualificato e maestranze di ogni genere, reperendoli dalle minoranze stesse.

P49

53. (...) I Gp dovranno aiutare le grandi masse popolari di ciascuna minoranza a sviluppare la propria attività di costruzione politica, economica, culturale ed educativa.

C54

72. Ciascun organo statale superiore dovrà assicurare pienamente il diritto degli organi di autonomia di regioni aut., circondari aut., distretti aut. ad esercitare l'autonomia e inoltre ad aiutare ciascuna minoranza etnica a sviluppare la costruzione politica, economica e culturale.

C75

24.e Ciascun organo statale di grado superiore dovrà assicurare pienamente il diritto degli organi di autonomia di ogni località ad autonomia etnica ad esercitare i diritti di autonomia e sostenere fattivamente ciascuna minoranza etnica a compiere la rivoluzione socialista e la costruzione socialista.

C78

40. Ciascun organo statale superiore dovrà assicurare pienamente il diritto dell'autonomia degli organi di autonomia delle località ad autonomia etnica, tenere in completa considerazione (kaolu) le caratteristiche e le esigenze di ciascuna minoranza etnica, formare con vigore i quadri di ciascuna minoranza etnica, appoggiare ed aiutare attivamente ciascuna minoranza etnica a condurre la rivoluzione socialista e la costruzione socialista e a sviluppare l'economia e la cultura socialista:

6.0 ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

6.1 Corti del popolo

(6.1.a)

C82

123. Le corti del popolo (renmin fayuan) della Rpc sono organi giudiziari dello Stato.

124. La Rpc istituisce la corte suprema (zhuigao) del popolo, le corti locali del popolo di ogni grado, e corti militari ed altre corti speciali del popolo.

La durata del mandato di ciascun presidente (yuanzhang) della corte suprema del popolo è uguale alla durata del mandato di ciascuna Anp; non si devono superare due mandati consecutivi.

L'organizzazione delle corti del popolo viene determinata legge.

62. L'Anp (...) elegge il presidente della corte suprema del popolo ( ... ).

67. Il Cp dell'Anp (...) secondo la designazione del presidente della corte suprema del popolo, incarica ed esonera i vice presidenti della corte suprema del popolo, i giudici, ed i membri del comitato giudiziario della stessa corte ( ... ).

Vedi art. 3 in 2.11.

P49

Vedi art. 17, p.c. C82 art. 58 (4.1.b).

G49

5. Il Comitato del Gpc ( ... ) organizza la corte suprema del popolo (...) come organo giudiziario supremo dello Stato.

30. I regolamenti (tiaolie) organizzativi della corte suprema del popolo e dell'ufficio supremo di procura sono definiti dal Gpc.

C54

73. La corte (fayuan) suprema del popolo, le corti locali del popolo di ogni grado e le corti speciali del popolo della Rpc esercitano il potere giudiziario.

27. L'Anp ( ... ) elegge il presidente della corte suprema del popolo

31. Il Cp dell'Anp ( ... ) incarica ed esonera vice presidenti, giudici e membri del comitato giudiziario della corte suprema del popolo (...).

74. La durata del mandato del presidente della corte suprema del popolo e dei presidenti delle corti del popolo di ogni grado è di quattro anni.

L'organizzazione delle corti del popolo viene determinata dalla legge.

C75

25. La corte suprema del popolo, le corti locali del popolo di ogni grado, e le corti speciali del popolo esercitano il potere giudiziario (...). I presidenti delle corti del popolo di ogni grado vengono incaricati ed esonerati dall'organo permanente dell'Ap del proprio grado.

C78

41.a La corte suprema del popolo e le corti locali del popolo di ogni grado e le corti speciali del popolo esercitano il potere giudiziario. L'organizzazione delle corti del popolo viene determinata dalla legge.

22. L'Anp (...) elegge il presidente della corte suprema del popolo(...).

25. Il Cp dell'Anp (...) incarica ed esonera i vice presidenti della corte suprema del popolo (...).

(6.1.b)

C82

125. I processi delle corti del popolo sono tutti pubblici, tranne in circostanze speciali determinate dalla legge. L'imputato ha diritto alla difesa.

C54

75. Le corti del popolo nel giudicare le cause attuano l'ordinamento degli assessori popolari, secondo la legge.

76. I processi giudiziari delle corti del popolo sono tutti quanti pubblici, tranne in circostanze speciali determinate dalla legge. L'accusato ha diritto alla difesa (huode bianbu).

C75

25.c Nelle cause procuratoriali e giudiziarie si deve attuare la linea delle masse; per le gravi cause penali di contro-rivoluzione, bisogna (yao) mobilitare le masse per la discussione e la critica-condanna.

C78

41.b I processi giudiziari delle corti del popolo sono tutti quanti pubblici, tranne in circostanze speciali determinate dalla legge. L'accusato ha diritto alla difesa.

41.c Nei processi delle corti del popolo si attua il sistema degli assessori popolari, in conformità alle norme di legge. Per le gravi cause di contro-rivoluzione e penali si devono mobilitare le masse per la discussione e perché propongano opinioni su come trattarle (chuli).

(6.1.c)

C82

126. Le corti del popolo esercitano indipendentemente il potere giudiziario, in conformità con le norme di legge, senza interferenze da parte di organi amministrativi, di associazioni sociali e di individui.

C54

78. Le corti del popolo sono indipendenti nei loro giudizi; esse devono solo obbedire alle leggi.

(6.1.d)

C82

127. La corte suprema del popolo è il supremo organo giudiziario.

La corte suprema del popolo sorveglia il lavoro giudiziario delle corti locali del popolo di ogni grado e delle corti speciali del popolo; le corti del popolo di grado superiore sorvegliano il lavoro giudiziario delle corti del popolo di grado inferiore.

128. La corte suprema del popolo è responsabile verso l'Anp ed il Cp dell'Anp.

Le corti locali del popolo di ogni grado sono responsabili verso gli organi di potere statale che le hanno create.

G49

26. La corte suprema del popolo è il supremo organo giudiziario (shenpan) nell'intero Paese, ed è responsabile della guida e del controllo del lavoro giudiziario degli organi giudiziari di ogni grado in tutto il Paese.

27. Nella corte suprema si istituiscono presidente (yuanzbang), vice presidenti, membri.

C54

79. La corte suprema del popolo è il supremo organo giudiziario.

La corte suprema del popolo sorveglia il lavoro giudiziario delle corti locali del popolo di ogni grado e delle corti speciali del popolo; le corti del popolo di grado superiore sorveglino il lavoro giudiziario delle corti del popolo di grado inferiore.

80. La corte suprema del popolo è responsabile verso l'Anp e le riferisce sul proprio lavoro; quando l'Anp non è in sessione, è responsabile verso il Cp dell'Anp e gli riferisce sul proprio lavoro. Le corti locali del popolo di ogni grado sono responsabili verso le Ap del proprio grado e riferiscono loro sul proprio lavoro.

C75

25.a (...) Le corti del popolo di ogni grado sono responsabili verso le Ap del proprio grado e verso il suo organo permanente e riferiscono loro sul proprio lavoro. I presidenti delle corti del popolo di ogni grado vengono incaricati ed esonerati dall'organo permanente dell'Ap del proprio grado.

C78

42. La corte suprema del popolo è il supremo organo giudiziario. La corte suprema del popolo sorveglia il lavoro giudiziario delle corti locali del popolo di ogni grado e delle corti speciali; le corti del popolo di grado superiore sorvegliano il lavoro giudiziario delle corti del popolo di grado inferiore.

La corte suprema del popolo è responsabile verso l'Anp ed il Cp dell'Anp e riferisce loro sul proprio lavoro. Le corti locali del popolo di ogni grado sono responsabili verso le Ap del proprio grado (1979, aggiunto: «ed i loro Cp«») e riferiscono loro sul proprio lavoro.

6.2 Procure del popolo

(6.2.a)

C82

129. Le procure del popolo (jianchayuan) della Rpc sono organi di ispezione legislativa.

130. La Rpc istituisce la procura suprema del popolo, le procure locali del popolo, di ogni grado, e procure militari ed altre procure speciali del popolo.

La durata del mandato di ciascun procuratore capo (jianchazhang) della procura suprema del popolo è uguale alla durata del mandato di ciascuna Anp; non si devono superare due mandati consecutivi.

L'organizzazione delle procure del popolo viene determinata dalla legge.

62. L'Anp ( ... ) elegge il procuratore capo della procura suprema del popolo (...).

67. Il Cp dell'Anp (...), secondo la designazione del presidente della procura suprema del popolo, incarica ed esonera vice presidenti, procuratori e membri del comitato procuratoriale della procura suprema del popolo e presidente della procura militare, e inoltre approva gli incarichi e gli esoneri dei presidenti della procura del popolo di province, regioni aut. e città d.s.

G49

5. Il Comitato del Gpc ( ... ) organizza l'ufficio supremo di procura (jiancha) del popolo come organo di inchiesta supremo dello Stato.

28. L'ufficio (shu) supremo di procura del popolo è responsabile di ispezionare (jiancha) sulla stretta osservanza delle leggi da parte degli organi (e) del personale (gongwu renyuan) del governo e dei cittadini (guomin) nell'intero Paese.

29. L'ufficio supremo di procura è formato da presidente, vice presidenti, membri.

30. I regolamenti (tiaolie) organizzativi della corte suprema del popolo e dell'ufficio supremo di procura sono definiti dal Gpc.

C54

81.a La procura suprema del popolo della Rpc esercita il potere di ispezione (jiancha) sull'osservanza o meno delle leggi da parte di ogni dicastero che appartiene al Cas, degli organi statali locali di ogni grado, del personale degli organi statali e dei cittadini. Le procure locali del popolo e le procure speciali del popolo esercitano il potere di ispezionare, in conformità con l'ambito determinato dalle leggi.

27. L'Anp (...) elegge il procuratore capo della procura suprema del popolo ( ... ).

31. Il Cp dell'Anp (...) incarica ed esonera vice procuratori capo, procuratori e membri della procura suprema del popolo (...).

82. La durata del mandato del presidente della procura suprema del popolo è di quattro anni.

L'organizzazione della procura del popolo viene determinata dalla legge.

C75

25.b I poteri d'ufficio degli organi di procura sono esercitati dagli organi di pubblica sicurezza di ciascun grado.

C78

43.a La procura suprema del popolo esercita il potere di ispezione sull'osservanza o meno della costituzione e delle leggi da parte di ogni dicastero che appartiene al Cas, degli organi statali locali di ogni grado, del personale degli organi statali e dei cittadini. Le procure locali del popolo di ogni grado e le procure speciali del popolo esercitano il potere di ispezione entro l'ambito determinato dalle leggi. L'organizzazione delle procure del popolo viene determinata dalla legge.

22. L'Anp ... elegge il procuratore capo della procura suprema del popolo (...).

25. Il Cp dell'Anp (...) incarica ed esonera (...) i vice procuratori capo della procura suprema (...).

(6.2.b)

C82

131. Le procure del popolo esercitano indipendentemente il potere di ispezione, in conformità con de norme di legge, senza interferenze da parte di organi amministrativi, associazioni sociali e individui.

C54

83. Le procure locali del popolo di ogni grado esercitano indipendentemente i poteri d'ufficio, senza interferenze da parte degli organi locali dello Stato.

(6.2.c)

C82

132. La procura suprema del popolo è l'organo supremo di ispezione.

La procura suprema del popolo guida il lavoro delle procure locali del popolo di ogni grado e delle procure speciali del popolo; le procure del popolo di grado superiore guidano il lavoro delle procure del popolo di grado inferiore.

133. La procura suprema del popolo è responsabile verso l'Anp ed il Cp dell'Anp. Le procure locali del popolo di ogni grado sono responsabili verso gli organi di potere statale che le hanno create e verso le procure del popolo di grado superiore.

C54

81.b Le procure locali del popolo di ogni grado e le procure speciali del popolo attendono al loro lavoro sotto la guida della procura del popolo del livello superiore, e inoltre tutte sono sotto la guida unitaria della procura suprema del popolo.

84. La procura suprema del popolo è responsabile verso l'Anp e le riferisce sul proprio lavoro; quando l'Anp non è in sessione è responsabile verso il Cp dell'Anp e gli riferisce sul proprio lavoro.

C78

43.b La procura suprema del popolo dirige il lavoro delle procure locali del popolo di ogni grado e delle procure speciali del popolo; le procure del popolo di grado superiore dirigono il lavoro delle procure del popolo di grado inferiore.

43.c La procura suprema del popolo è responsabile verso l'Anp ed il Cp dell'Anp e riferisce loro sul proprio lavoro. Le procure locali del popolo sono responsabili verso le Ap del proprio grado (1979, aggiunto: «e i loro Cp») e riferiscono loro sul proprio lavoro.

6.3 Lingue locali nei procedimenti

C82

134. I cittadini di tutte le nazionalità hanno il diritto di usare la propria lingua e scrittura durante i procedimenti giudiziari. Le corti del popolo e le procure del popolo dovranno provvedere a traduzioni per quanti hanno una parte nella causa giudiziaria e non capiscono la lingua e la scrittura corrente del luogo.

Nelle località dove esiste una minoranza etnica, oppure dove coesistono varie minoranze, si dovranno utilizzare, durante le udienze, le lingue correnti del luogo; in procedure, sentenze, notifiche ed altri documenti si dovranno utilizzare la lingua o le lingue correnti del luogo, secondo le reali esigenze.

C54

77. I cittadini di tutte le nazionalità hanno il diritto di usare la lingua-scrittura della propria nazionalità durante i procedimenti giudiziari. Le corti del popolo dovranno provvedere a traduzioni per gli operatori (dangshi ren) della causa giudiziaria.

Nelle località dove esiste una minoranza etnica, oppure coesistono varie minoranze (zaju), le corti del popolo dovranno utilizzare le lingue correnti del luogo durante le udienze, la scrittura corrente del luogo nell'emettere sentenze, notifiche e altri documenti.

6.4 Coordinamento tra organi giudiziari

C82

135. Le corti del popolo, le procure del popolo e gli organi di pubblica sicurezza dovranno trattare le cause penali con ripartizione di responsabilità, integrandosi a vicenda, delimitandosi a vicenda, in modo da garantire una corretta ed efficace applicazione della legge.

7.0 BANDIERA, EMBLEMA, CAPITALE NAZIONALI

C82

136. La bandiera nazionale della Rpc è la bandiera rossa con cinque stelle.

137. L'emblema nazionale della Rpc è la Tian'anmen (= porta della pace celeste) illuminata da cinque stelle e circondata da spighe e da una ruota dentata.

138. La capitale della Rpc è Pechino.

C54

104. La bandiera nazionale della Rpc è la bandiera rossa con cinque stelle.

105. L'emblema nazionale della Rpc è la Tian'anmen illuminata da cinque stelle e circondata da spighe e da una ruota dentata.

106. La capitale della Rpc è Pechino.

C75

30. La bandiera nazionale è la bandiera rossa con cinque stelle. 

L'emblema nazionale è la Tian'anmen illuminata da cinque stelle e circondata da spighe e da una ruota dentata. La capitale della Rpc è Pechino.

C78

60. La bandiera nazionale è la bandiera rossa con cinque stelle. L'emblema nazionale è la Tian'anmen illuminata da cinque stelle e circondata da spighe e da una ruota dentata. La capitale della Rpc è Pechino.

MONDO CINESE N. 47, SETTEMBRE 1984

 

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