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INDICE>MONDO CINESE>NOTE SUL PROCESSO DI RIFORMA DEL DIRITTO CONTRATTUALE IN CINA

SAGGI

Note sul processo di riforma del diritto contrattuale in Cina

di Marina Timoteo

SOMMARIO: 1. Le ragioni della riforma. - 2. I progetti legislativi. 3. Caratteri salienti del processo di riforma.

1. Le ragioni della riforma

Il sistema di diritto contrattuale creato nel quadro delle riforme economico-giuridiche degli anni ottanta è noto, fra i giuristi cinesi, come il sistema del "tripode" (san zu dingli)1 . I tre piedi sono il simbolo della "triade" legislativa che regge la materia contrattuale: la legge sui contratti economici (LCE)2 , la legge sui contratti economici con l'estero (LCEE)3 e la legge sui contratti di trasferimento di tecnologia (LCTT)4 .

L'esistenza di un doppio regime legislativo, per i rapporti "interni” fra imprese cinesi, e per i rapporti contrattuali internazionali, è un elemento tipico del modello contrattuale socialista: i contratti economici interni erano essenzialmente strumenti di attuazione del piano, mentre per quelli internazionali si riconosceva, seppur entro certi limiti, l'operatività del principio di autonomia contrattuale5 . Già nel 1993, comunque, la distanza fra i due regimi veniva ridotta dal legislatore cinese, che, modificando la LCE, eliminava, anche per i contratti interni, gli onnipresenti riferimenti al piano, concedendo nuovi spazi all'autonomia contrattuale6 .

In realtà, comunque, al di là della suggestiva definizione del "tripode", la disciplina dei contratti nella Repubblica Popolare Cinese è ben più complessa. Essa si articola, per quanto riguarda le fonti, in diversi livelli che possiamo genericamente individuare in:

a) Principi generali del diritto civile7 ;
b) leggi nazionali che disciplinano specifici tipi di contratto (fra cui le principali sono le tre summenzionate)8 ;
c) regolamenti amministrativi, centrali e locali, su particolari tipi e figure contrattuali;
d) intepretazioni della Corte suprema del popolo9 .

L'esistenza di questa massa normativa in materia contrattuale è dovuta, in buona parte, allo stile legislativo dominante nella Cina degli anni ottanta: il legislatore cinese della riforma, di fronte alla necessità di legiferare in quasi tutte le materie, ha deciso di seguire una tecnica normativa, a lui peraltro congeniale, basata sull'elaborazione di prescrizioni di carattere generale che forniscono solo una regolamentazione di massima delle materie disciplinate. La concretizzazione di tali prescrizioni viene affidata a normative di settore di non sempre facile individuazione ed accesso10 . Al di sotto delle regole generali poste dai Principi generali del diritto civile e delle più specifiche, ma pur sempre generiche, norme delle leggi contrattuali, si dirama un intrico di norme amministrative emanate (e talvolta flessibilmente interpretate) da ministeri, uffici, governi locali. Inoltre, in alcune zone del paese vigono normative speciali che mirano ad adattare la disciplina nazionale alle diverse situazioni locali11 .

La necessità di superare tale stato di frammentarietà nelle fonti e di sottrarre la disciplina dei contratti al dominio del diritto burocratico, dei ministeri e dipartimenti amministrativi, ha rappresentato una forte spinta verso la riforma e l'uniformazione del diritto contrattuale12 . Tale necessità, che è peraltro avvertita in molti altri settori del diritto cinese attuale, non è però l'unica ragione del processo di unificazione. Grande importanza hanno, naturalmente, le riforme economiche degli ultimi anni. Il sistema creato negli anni ottanta si inquadra ancora negli schemi dell'economia pianificata di matrice socialista che, come si accennava sopra, imponeva di distinguere tra diritto economico interno e diritto economico internazionale13 . Ora che l'area dell'economia di piano è stata riassorbita nella nuova "economia socialista di mercato con caratteristiche cinesi"14 , si riduce sempre più la neccessità di far coesistere i due regimi contrattuali. Inoltre, l'attuale disciplina è caratterizzata da una notevole "immaturità" giuridica che emerge, fra l'altro, dalla lacunosità del dettato normativo. Le due leggi sul contratto in generale tacciono su argomenti tuttaltro che secondari, quali, ad esempio, le modalità di formazione dei contratti ed i requisiti della proposta e dell'accettazione, l'interpretazione del contratto, la responsabilità precontrattuale.

Il "tripode" ha sempre più mostrato, negli ultimi anni, la sua indeguatezza a contenere i più recenti sviluppi economici e giuridici cinesi15 . Si può ricordare, per concludere questa breve rassegna delle "ragioni" della riforma, che nel 1993 è stata adottata una legge sulla protezione dei consumatori16 , senza che nel sistema fosse stata elaborata alcuna nozione di contratto con il consumatore.

2. I progetti legislativi

L'idea di porre mano all'elaborazione di un testo unico sui contratti emerge nel 1993, in fase di revisione della LCE. Nell'ottobre di quell'anno la Commissione Legislativa del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo (Quanguo Renda Changweihui Fazhi Gongzuo Weiyuanhui) incarica una commissione di giuristi, provenienti dai più prestigiosi enti di ricerca ed istituzioni universitarie del Paese, della prima stesura di un progetto17 . L'incarico di coordinare il lavoro di redazione del testo di legge viene affidato a Liang Huixing, Zhang Guangxing e Fu Jingkun18 , i quali nel gennaio 1995 presentano alla Commissione Legislativa del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il primo progetto. Questo viene modificato dalla Commissione la quale dal 27 maggio al 7 giugno 1996 convoca in riunione il gruppo di lavoro per discutere con esso le modifiche. Da quest'incontro scaturisce un terzo progetto che rappresenta la sintesi dei primi due e che, dopo un'ulteriore revisione in sede di Commissione, viene pubblicato il 14 maggio 1997 per essere sottoposto al parere dei tribunali di ogni grado e dei dipartimenti giuridici dei vari livelli amministrativi19 .

La pubblicazione di quest'ultimo progetto avviene diversi mesi dopo la sua ultima rielaborazione, facendo così slittare i termini della sua approvazione definitiva che erano stati originariamente programmati per la primavera del 199820 in occasione della sessione annuale dell'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP).

La ragione di questo rinvio è, in primo luogo, di natura politica. Il cambio della guardia ai vertici del governo, sancito formalmente proprio nell'ultima sessione dell'ANP, ha verosimilmente indotto un primo rinvio della data di approvazione definitiva della legge. D'altra parte ancora pendono, sul progetto legislativo, alcune pregiudiziali di carattere più squisitamente tecnico. Ad esempio continuano ad esprimersi dubbi sul carattere generale della nuova disciplina contrattuale e sull'opportunità di lasciare in vita alcune disposizioni del precedente regime legislativo21 . La difficoltà di comporre questo ed altri contrasti insorti su aspetti specifici della disciplina contrattuale stanno contribuendo a dilazionare l'approvazione definitiva della legge.

Già molte modifiche ed aggiustamenti sono stati apportati all'originario progetto, considerato troppo lungo e, per certi aspetti, disorganico. Il primo progetto, quello dei "professori"22 , era articolato in 34 capitoli che contenevano 528 articoli. L'ultimo progetto23 , ha ridotto i capitoli a 30 e le disposizioni a 389.

Il testo di quest'ultimo progetto è composto da due parti, la prima dedicata al contratto in generale, la seconda disciplinante singoli tipi contrattuali. La parte generale è suddivisa in 7 capi: 1) principi generali; 2) formazione del contratto; 3) efficacia del contratto; 4) esecuzione del contratto; 5) modifiche del rapporto e cessione del contratto; 6) estinzione del contratto; 7) responsabilità contrattuale. La seconda parte disciplina i seguenti contratti: compravendita; contratto per l'erogazione di acqua, gas ed energia elettrica; contratto d'opera; appalto di opere; trasporto; locazione; leasing, mandato; commissione; transazione; deposito; deposito bancario; mutuo; comodato; contratto di ricerca e di trasferimento di tecnologia; contratto d'opera intellettuale; appalto di servizi; donazione; società.

3. Caratteri salienti del processo di riforma del diritto contrattuale

Dall'esame dei progetti legislativi e del loro iter di elaborazione emerge una serie di dati che fanno luce su alcune dinamiche evolutive del sistema giuridico cinese.

É già noto che, a partire dagli anni novanta, il diritto cinese è entrato in una fase di più maturo sviluppo caratterizzato da una generale elevazione del grado di efficienza e razionalità delle sue strutture e da una crescente autosufficienza dell'apparato normativo24 . Uno dei settori in cui si è maggiormente manifestato un salto di qualità rispetto al decennio precedente è stato quello accademico. Quest'ultimo, grazie ad un notevole ampliamento dei contatti con l'estero, ha aperto nuovi varchi alla conoscenza ed alla circolazione dei modelli giuridici esterni ed ha fortemente elevato la sua professionalità, tanto da indurre il legislatore cinese ad affidarsi ad esso per l'elaborazione del primo progetto di legge sui contratti25 .

Il progetto dei professori è nato sulla base di un'ampio lavoro di comparazione, che, accanto ai lontani modelli "storici" di common law e civil law, ha preso in considerazione esperienze più "vicine", geograficamente e culturalmente, ma a lungo evitate per ragioni ideologiche, come quelle taiwanese e giapponese. Grande attenzione è stata anche dedicata ai più recenti prodotti del diritto uniforme, Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale e Principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali in primis26 . Il confronto con le diverse esperienze giuridiche è poi avvenuto in un contesto di crescita nell'approccio comparatistico27 ed in particolare nelle dinamiche dei legal transplants28 .

Altro fattore, che sta segnando la più recente evoluzione del sistema giuridico cinese e che ha dispiegato i suoi effetti anche in sede di elaborazione del primo progetto legislativo, è rappresentato da una nuova attenzione al dato giurisprudenziale, il quale sta lentamente, ma progressivamente, insinuandosi nel sistema cinese delle fonti del diritto. L'espansione del ruolo della giurisprudenza nel sistema è percepibile già dal forte aumento dei case law reports che documentano non più soltanto le interpretazioni giudiziali (sifa jieshi) della Corte suprema, ma anche decisioni delle corti inferiori29 , con un approccio sempre più aperto a riconoscere l'operativita del diritto giurisprudenziale nel sistema30 . Seguendo questo trend, i professori hanno fatto largo uso del materiale giurisprudenziale accumulatosi nell'ultimo decennio31 , servendosi non solo dei principi, vincolanti, espressi dalla Corte suprema32 , ma anche utilizzando decisioni dei tribunali di livello inferiore, per quei casi non altrimenti regolati da fonti autoritative33 .

Nel complesso il progetto elaborato dagli accademici, pur se marcato da una certa disomogeneità, tipica di un lavoro "a più mani' non ancora sufficientemente armonizzato, delineava una disciplina della materia contrattuale completa ed avanzata34 . Tuttavia, dopo il suo rientro nel momento "politico", tale progetto è stato fortemente ridimensionato, nei contenuti oltre che nella struttura. All'eliminazione di centocinquanta articoli si è accompagnata la riformulazione, in termini restrittivi, di una serie di norme ed istituti. Emblematica è la scomparsa, dai principi generali, del principio della libertà contrattuale (hetongziyou), a cui il primo progetto aveva dedicato una specifica disposizione, l'art. 3. All'eliminazione dell'esplicita menzione di tale principio corrisponde l'introduzione, nell'ultima versione del progetto, di alcuni limiti alla libertà di forma e di determinazione del contenuto del contratto35 .

Anche il principio di buona fede (chengshi xinyong yuanze), finora ignoto alla disciplina contrattuale cinese, ed enunciato nel primo progetto in termini ampi (art.6), è stato ristretto alla sola menzione (art. 5), mentre è stato reintrodotta la disposizione, assente nel primo progetto, che impone il rispetto, nella conclusione e nell'esecuzione del contratto, dei valori sociali, dell'ordine economico e del bene pubblico (art. 6).

Altra significativa modifica si è avuta in materia di invalidità del contratto. Il primo progetto aveva ampliato la categoria del contratto annullabile (kechexiao), finora marginale rispetto a quella dal contratto nullo, individuando come cause di annullamento i tre classici vizi del consenso: errore, dolo e violenza (art. 47 ss.); ora, però, è stato fatto un passo indietro e gli ultimi due vizi sono stati ricondotti fra le cause di nullità (wuxiao) (art. 32), riproponendo, in sostanza, la disciplina oggi vigente36 .

Restano, certo, molte disposizioni portatrici di una forte carica innovativa nel sistema cinese, come quelle sulla formazione e sull'interpretazione del contratto, che interverranno a colmare un vuoto non più giustificabile in un sistema sempre più coinvolto nel sistema contrattuale internazionale. Comunque, l'intervento della Commissione Affari Legislativi del Comitato Permanente dell'ANP sul progetto rivela ancora una certa reticenza a rompere, in maniera troppo drastica con tecniche, modelli normativi finora seguiti. Lo dimostra lo stesso intervento sulla struttura del testo normativo: il progetto dei professori era ben articolato, suddiviso in capi e sezioni e con disposizioni (titolate) ampie e dettagliate. Ora l'organizzazione del testo è stata fortemente semplificata e la sua impostazione generale riportata entro i più tradizionali parametri di essenzialità e genericità espositiva.

MONDO CINESE N. 98, MAGGIO-AGOSTO 1994


Note

1 Vedasi, ad es., Liang Huixing, Zong "san zu dingli" zouxiang tongyi de hetongfa (Dal "tripode" all'unificazione del diritto dei contratti), in Zhongguo faxue, 1995, n. 3p. 9 ss.  
2  Zhonghua Renmin Gongheguo jingji hetongfa, del 13 dicembre 1981, modificata il 2 settembre 1993, in Renmin ribao, 3 settembre 1993, p. 2
3  Zhonghua Renmin Gongheguo shewai jingji hetongfa, del 21 marzo 1985, in Zhongguo duiwai jingji fagui huibian, Beijing, 1991, vol IV, p. 97 ss.
4  Zhonghua Renmin Gongheguo jishu hetong fa, del 23 giugno 1987, ivi, p. 151 ss.
5  Per i riferimenti a tale modello vedasi, infra, nota 13.
6  Sugli emendamenti del 1993 vedasi R. Cavalieri, Tendenze del diritto commerciale cinese dopo Tian'anmen, in Mondo Cinese, 1993, n. 3/4, p. 118.
7  Zhonghua Renmin Congheguo minfa tongze, del 12 aprile 1986, in Xinbian falu shouce, Beijing, 1987, p. 230 e ss.
8  Ad esempio la legge sul diritto marittimo (Haishangfa, del 1992) o le tre leggi in materia di diritto d'autore (Zhuzuofa, del 1990), di marchi (Shangbiaofa, del 1982), di brevetti (Zhuanlifa, del 1984, emendata nel 1992).
9  Fra le quali vanno ricordate i Chiarimenti su alcune questioni relative all'attuazione della legge sui contratti economici internazionali: Zuigao Renmin Fayuan guanyu shiyong "Shewai jingji hetingfa" ruogan wenti de jieda, in Zhonghua Renmin Gongheguo Zuigao Renmin Fayuan gongbao, 1987, n. 4, p. 1 ss.
10  Sui ben noti problemi relativi alla difficoltà di inquadramento e reperimento delle regole giuridiche cinesi si veda, da ultimo, G. Crespi Reghizzi, Introduzione e quadro normativo generale, (Relazione presentata al seminario su "Joint ventures e società commerciali nella RPC. Profili giuridici degli investimenti esteri in Cina"), ora in Cina notizie 5-6, 1997, p. 5 ss.
11  Per una più dettagliata descrizione dell'assetto delle fonti normative nell'ordinamento cinese v. A. Hy. Chen, An Introduction to the Legal System of the People's Republic of China, Hong Kong, 1992, p. 80 ss. In particolare con riferimento al diritto contrattuale v. Zhao Yuhong, Contract Law, in Wang Chenghuang-Zhang Xianchu (eds.), Introduction to Chinese Law, Hong Kong, 1997, p. 237 ss.
12  Vedasi Zhang Guangxin, Zhonghua Renmin Gongheguo hetongfa de qizao (Il progetto di legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese), in Faxue yanjíu, 1995, n. 5, pp.3-14.
13  Sulla quale vedasi P. Biscaretti Di Ruffia e G. Crespi Reghizzi, La Costituzione sovietica del 1977, Milano, 1979, p. 138 ss. Tale impostazione ha ritrovato piena cittadinanza nel sistema contrattuale cinese degli anni ottanta e dei primi novanta. Vedasi, ad es., Aa.vv., Shewai jingji gailun (Lineamenti di diritto economico internazionale), Beijing, , 1993, p.4-5.
14  Il termine "economia socialista di mercato" (shihuizhuyi shichang jingji) è entrato ufficialmente nell'ordinamento cinese con un emendamento costituzionale del febbraio 1993.
15  Le esigenze di modernizzazione del diritto contrattuale sono avvertite con notevole lucidità dalla dottrina cinese. Vedasi ad es. Zhang Guangxing, Zhonghua Renmin Gonheguo hetongfa de qizao, cit., p. 3. Fra gli interventi sul tema apparsi su riviste europee v. Liu Lan, Brèves réflexions sur le droit chinois de contrats et ses perspectives d'evolution, in Revue internationale de droit comparé, 1996, n. 4, p. 866 ss. Jiang Ping, Un progetto di una legge contrattuale unitaria della Repubblica Popolare Cinese, in Rivista di diritto civile, 1998, I, p. 91 ss.
16  Zhonghua Renmin Gongheguo xiaofeizhe quanyi baohufa (Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione dei diritti e degli interessi dei consumatori), in China Laws for Foreign Business (CCH), 16-480.
17  Sulle fasi salienti del processo di elaborazione dei vari progetti v. Ling Huixing, Zhongguo tongyi hetong fa de qizao yu lunzheng (Le ragioni ed il progetto per l'unificazione del diritto contrattuale cinese), in Zhongguo lüshi, 1988, n. 1, pp. 65 ss.
18  Questi tre giuristi sono stati scelti all'interno del gruppo che era stato incaricato della stesura del piano legislativo. Questo gruppo era composto da: Jiang Ping (professore della Zhengfa daxue, Beijing), Wang Liming (professore della Renmin daxue, Beijing), Cui jianyuan (professore della Jilin daxue), Guo Mingrui (professore della Yantai daxue), Zhang Guangxing (redattore della rivista Faxue Yanju), Li fan (giudice della Zuigao renmin fayuan), He Xin (giudice della Beijing shi gaoji renmin fayuan), Liang Huixing (ricercatore della Zhongguo shehui kexueyuan).
19  Secondo la prassi tipica di redazione delle leggi, su cui vedasi, in dettaglio, P. Issalys-Qj Xuefeng, Le processus législative et la technique legislative en Chine, in Le cahiers de droit, 1996, n. 3, p. 653 ss. 
20  V. Jiang Ping, Un progetto di una legge contrattuale unitaria nella Repubblica Popolare Cinese, cit., p. 93.
21 In particolare si sostiene la necessità della sopravvivenza di alcune disposizioni speciali per i contratti internazionali. Vedasi sul punto, Zhong Jianghua-M. Williams, Foreign Trade Contract Law in China, Hong Kong-Singapore, 1998, p. 19-20.
22 Lo si può leggere in Minshang fa luncong, 1995, n.2, p. 439 ss.
23 Zhonghua Renmin Gongheguo hetongfa (hengqiu yijian gao). Tale progetto, nella versione redatta per essere sottoposta ai pareri (hengqiu yijian gao) di cui nel testo, è stato pubblicato in versione non ufficiale dalla Commissione affari legislativi del Comitato permanente dell'ANP.
24 Vedasi, sul punto, le osservazioni di G. Crespi Reghizzi, Introduzione e quadro normativo generale, cit., p. 5 ss; R. Cavalieri, Il virus della legalità. Caratteristiche e implicazioni della riforma giuridica cinese, Milano, 1996, p. 43 ss.
25 Seguendo una prassi non convenzionale, come rileva Liu Lan, Brèves réflexions sur le droit chinois des contrats et ses perspectives d'èvolution, cit., p. 882. Per un quadro delle dinamiche del processo legislativo in Cina v. fra gli altri M.S. Tanner, How a Bill Becomes a Law in China: Stages and Processes in Lawmaking, in The China Quarterly, 1995, p.39 ss.; A. Seidman - R. Seidrnan, Drafting Legislation for Development: Lessons from a Chinese Project, in The American Journal of Comparative Law, 1996, voi 44., p.1 ss.
26 Come osserva Liu Lan, Brèves réflexions sur le droit chinois des contrats et ses perspectives d'évolution, cit., p. 882.
27 Come emerge dal moltiplicarsi degli insegnamenti e dalle pubblicazioni specializzate nella materia comparatistica. Fra queste vedasi, in particolare, la Rivista di diritto comparato, Bijao fa yanju, pubblicata dalla Zhengfa daxue di Beijing. Va anche ricordata, nel quadro del lavoro di apertura ai sistemi stranieri, la traduzione in cinese del codice civile italiano a cura di Fei Anling e Ding Mei: Yidali minfa dian, Beijing, 1998. 
28  Vedasi, in merito, le osservazioni di Wang Chenghuang, Introduction: an Emerging Legal System, in Wang Chenghuang-Zhang Xianchu (eds.), cit., p. 28-29.
29  Vedasi, ad esempio, la corposa serie Renmin fayuan anli xuan (Casi scelti delle Corti del popolo), Beijing, 1992 ss.
30  Si riconosce ormai in modo generalizzato che i precedenti non vincolanti, ossia quelli che non rientrano nelle due categorie dei "pareri" e delle "istruzioni" della Corte suprema, hanno un valore persuasivo. Vedasi, da ultimo, Wang Chenghuang, Introduction: an Emerging Legal System, cit., alla nota 18, p. 21.
31  È infatti da poco più di un decennio che vengono pubblicate rassegne giurisprudenziali. Nel 1985 è apparso il primo numero della Gazzetta della Corte suprema (Zuigao Renmin Fayuan gongbao), la quale è rimasta, fino all'inizio degli anni novanta l'unica pubblicazione ufficiale di giurisprudenza.
32  In materia contrattuale, ad esempio, un punto di riferimento obbligato è rappresentato dai "Chiarimenti su alcune questioni relative all'attuazione della LCEE": Zuigao Renmin Fayuan guanyu "Shewai jingji hetongfa" ruogan wenti de jieda, in Zhonghua Renmin Gongheguo Zuigao Renmin Fayuan gongbao, 1987, n.4, p. 1 ss.
33  Ad esempio sulla base della giurisprudenza è stata elaborata la disciplina dei contratti collegati e del pegno. Vedasi, sul punto, le osservazioni di Liang Huixing, Zong "san zu dingli" zouxiang tongyi de hetongfa, cit., p. 15.
34  Il progetto è stato commentato da Liu Lan, Brèves réflexions sur le droit chinois des contrats et ses perspectives d'évolution, cit.; Jiang Ping, Un progetto di una legge contrattuale unitaria della Repubblica Popolare Cinese, cit.
35  In particolare il primo progetto prevedeva la totale libertà di forma (art. 24), mentre ora si prescrive la forma scritta, e si richiede la presenza di determinate clausole contrattuali, per i contratti internazionali e per i contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento o la locazione di beni immobili (art. 7).
36  Vedasi artt. 58. 59 dei Principi generali di diritto civile.

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