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DOCUMENTI

Legge sul lavoro della Repubblica Popolare Cinese1

(Adottata all'VIII Sessione del Comitato Permanente dell'VIII 
Congresso Nazionale del Popolo del 5 luglio 1994)

di Renzo Cavalieri e Luciana Guaglianone

1. Dopo oltre quindici anni e numerosi progetti, il 5 luglio 1994 l'VIII Sessione del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese ha approvato una nuova legge sul lavoro, risultato naturale dell'introduzione di un'economia di mercato nel Paese. Anche in questo settore, infatti, negli ultimi anni si era avvertita in maniera pressante l'esigenza di offrire a tutti i protagonisti della scena economica cinese regole paritarie e nuovi principi che innovassero la prassi tradizionale dei rapporti di lavoro.

Sino alla metà degli anni ottanta, le imprese cinesi (tutte, salvo rare eccezioni, di proprietà pubblica) reclutavano i dipendenti sulla base delle previsioni della pianificazione economica centrale e locale, secondo il principio per cui tutta la forza-lavoro del Paese "apparteneva" allo Stato. La carriera lavorativa era rigorosamente pianificata: i lavoratori non potevano di fatto scegliere né l'impresa né la città nella quale prestare la propria opera, ma erano assegnati a un determinato compito dagli organi amministrativi competenti. Persino gli ambiti di vita strettamente privati erano eteroregolati: l'alloggio, l'assistenza sociale, il matrimonio, la pianificazione familiare, l'educazione dei figli, l'autorizzazione ad un viaggio o ad un acquisto e via dicendo ricadevano sotto le competenze della "danwei", e cioè dell'unità produttivo-amministrativa d'appartenenza, secondo il principio (c.d. della "ciotola di riso di ferro", tiefanwan) per cui una volta assunto, un lavoratore entrava a far parte di una grande famiglia, dalla quale non avrebbe più potuto essere licenziato, ma neppure avrebbe potuto allontanarsi, e che avrebbe dovuto provvedere per sempre al sostentamento del lavoratore e del suo nucleo familiare. Corollario di tale principio era quello - dalle origini storiche lontane - dell'ereditarietà del posto di lavoro.

I primi sintomi di insoddisfazione nei confronti di tale organizzazione si manifestarono, però, già intorno al 1980, periodo in cui il governo cinese avviò la sperimentazione di una riforma del sistema lavoristico, finalizzata a creare un maggior grado di mobilità della forza lavoro. I lavoratori furono gradualmente autorizzati a scegliere l'impiego, compatibilmente con le emergenti esigenze del mercato, mentre alle imprese fu consentito di selezionare i dipendenti e di stipulare con loro contratti individuali.

L'uso del termine "contratto di lavoro" non deve, però, trarre in inganno il giurista occidentale; la definizione ufficiale del termine contratto di lavoro di quegli anni sottolinea, difatti, la differenza di scopo tra l'istituto del contratto di lavoro così come conosciuto nei paesi capitalistici e quello "socialista" introdotto in Cina. Viene costantemente evidenziata la mancanza di conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore e si mette in risalto l'inutilità di una specifica ed autonoma protezione del lavoratore.

La teoria della piena identità degli interessi dei lavoratori e dello Stato-datore di lavoro viene, però, rapidamente messa in crisi proprio nel corso degli anni ottanta. L'apertura della Cina agli investimenti esteri, la graduale liberalizzazione dell'economia e soprattutto il processo di progressiva separazione tra gli interessi dello Stato e quelli delle singole imprese richiesero una revisione degli usi prima vigenti. I rapporti di lavoro cominciarono ad essere disciplinati da forme embrionali di contrattazione collettiva e le organizzazioni sindacali si trovarono a svolgere una nuova funzione di mediazione tra gli interessi dello Stato proprietario e quelli dei lavoratori. Ruolo decisivo in tal senso ebbe la progressiva trasformazione delle imprese di proprietà statale in soggetti autonomi di diritto dotati di un patrimonio separato da quello dello Stato e pieni titolari del rischio di impresa e, dunque, sia del diritto di godere direttamente dei profitti ottenuti (reinvestendoli, o migliorando la qualità del lavoro, dell'istruzione, degli alloggi e delle altre strutture aziendali a favore dei dipendenti e della loro famiglie), sia della responsabilità per le perdite.

Nonostante queste forme embrionali di nuova regolamentazione del rapporto di lavoro, solo nel luglio del 1986 con una serie di decreti del Consiglio di Stato si disciplinò la materia dei contratti di lavoro nelle imprese di proprietà statale, introducendo nuove regole sia in materia di contratto di lavoro sia in relazione al regime previdenziale. L'emanazione di tali disposizioni, tuttavia, non fu l'unico atto normativo dell'epoca in materia. Con altre disposizioni legislative o regolamentari, venne concessa alle imprese la possibilità di assumere personale anche in località diverse da quella dell'azienda, e si ammisero nuovi motivi di licenziamento, riducendo sensibilmente la protezione del prestatore di lavoro ed abolendo - almeno teoricamente - il principio della "ciotola di ferro".

2. La legge sul lavoro recentemente approvata è costituita da 107 articoli, divisi in tredici capitoli ed è applicabile a tutte le imprese residenti nel territorio della RPC, indipendentemente dalla loro proprietà, e, dunque, sia alle imprese di Stato e collettive che a quelle private (art.2). Riguarda, inoltre, le imprese ad investimento estero2 e le filiali di imprese estere in Cina.

Per quanto concerne i prestatori di lavoro, la legge regola i rapporti con tutti i dipendenti (secondo la terminologia tradizionale cinese "lavoratori", laodongzhe, e cioè operai e quadri -ganbu -), indipendentemente dalla loro nazionalità e dunque salve eventuali future eccezioni - anche ai dipendenti di nazionalità non cinese.

Ad esclusione di talune declamazioni di stile che sottolineano la continuità ideale con il passato modello socialista, nel complesso i principi generali previsti dalla legge non si discostano sensibilmente dallo standard della tradizione occidentale.

Spetterà allo Stato (art. 10) adottare misure per promuovere l'impiego anche in forma cooperativa e sviluppare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Sarà sempre compito dello Stato istituire un sistema uniforme di previdenza e assistenza sociale che soppiantando il paternalistico sistema previgente, imponga alle imprese il versamento ad apposite istituzioni pubbliche di contributi previdenziali ed incoraggi i datori di lavoro a istituire e sviluppare "fondi previdenziali supplementari".
Sempre nel solco della tradizione occidentale è l'elencazione dei diritti fondamentali dei lavoratori. Tutti i lavoratori godono del diritto di aderire alle organizzazioni sindacali (ufficiali) e di esserne promotori (art.7), nonché di intervenire nella gestione e nella consultazione democratica attraverso gli organi rappresentativi previsti dalla legge (art.8). Inoltre, hanno diritto a pari opportunità nella scelta e nell'ottenimento dell'impiego. È vietata ogni forma di discriminazione nazionale, razziale, sessuale, religiosa (ma, si noti, la legge non menziona quella basata su motivi politici); è fatta espressa menzione alle pari opportunità e al divieto di discriminazione delle lavoratrici, salvi i casi, determinati dallo Stato, nei quali la natura del lavoro richieda un determinato sesso. È vietata - salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge - l'assunzione di minori di 16 anni.

Attualmente il contratto di lavoro individuale viene concluso tra il lavoratore e l'unità produttiva sulla base dei principi di uguaglianza, libera volontà e mutuo consenso (v. art. 16 e 17). Per quanto invece riguarda la contrattazione collettiva, l'unica notazione di carattere generale che la legge concede in materia è quella dell'art. 35, che attribuisce al contratto collettivo regolarmente stipulato (ed approvato) forza di legge e vincola l'autonomia individuale al rispetto di esso.

In conformità con quanto previsto dalla legislazione preesistente, i contratti di lavoro debbono essere conclusi in forma scritta (art. 19) ed è possibile stipulare un patto di prova di durata non superiore ai sei mesi. Dopo il periodo di prova, il lavoratore può essere licenziato in presenza di giusta causa (in tronco) o di giustificato motivo (con obbligo di preavviso). Nel primo caso (art. 25) il licenziamento può essere causato esclusivamente da fatti di particolare gravità che impediscano il proseguimento del rapporto (gravi violazioni della disciplina lavorativa o dell'obbligo di diligenza e di obbedienza). Per quanto riguarda invece il giustificato motivo (art. 26), la legge distingue tra motivi oggettivi (e in particolare la necessità economica di tagli del personale, art. 27) e motivi soggettivi (impossibilità o incapacità di adempiere agli obblighi contrattuali, con i limiti prescritti da leggi e regolamenti). In questo ultimo caso il datore di lavoro dovrà concedere un preavviso di almeno 30 giorni (non è chiaro se sia ammissibile il pagamento di un'indennità sostitutiva del preavviso) e salve eccezioni lo stesso preavviso dovrà essere rispettato dal lavoratore in caso di dimissioni (art. 31).

Si noti che, diversamente che in passato, nella nuova normativa il legislatore abbandona il principio secondo il quale la forma "fisiologica" del rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato, per aprirsi a soluzioni diverse, quali il contratto di lavoro a termine. Indice di un'ulteriore variegazione e occidentalizzazione delle possibili opzioni contrattuali, da ultimo, è la legittimazione del lavoro a cottimo.
La legge prevede anche il diritto irrinunciabile a un giorno di riposo settimanale e - per la prima volta nella storia della RPC - al godimento di un periodo di ferie annuali retribuite. Sono parimenti considerati giorni non lavorativi le festività nazionali (1 gennaio, capodanno; gennaio-febbraio, festa della primavera; 1 maggio, festa del lavoratore; 1 ottobre, ricorrenza della fondazione della Repubblica Popolare Cinese).

Di particolare rilevanza appaiono gli articoli di legge relativi alla fissazione della retribuzione, che mirano a contemperare gli interessi dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro, facendo convivere la tradizionale rigidità legislativa con nuovi spazi di autonomia contrattuale.

Lo Stato indica i minimi salariali, che vengono fissati a livello di province, regioni autonome e municipalità sulla base di indici - quali il costo della vita per il lavoratore e la propria famiglia, la produttività del lavoro e la complessiva situazione dell'occupazione - variabili in relazione alle specifiche situazioni locali.
Sarà comunque compito dell'autonomia privata e collettiva integrare la parte di retribuzione legislativamente prevista con quote determinabili su base contrattuale. Circa la quantificazione di tali quote, infatti, la legge si limita a disporre che l'imprenditore, pubblico e privato, possa fissare in modo indipendente i livelli e i metodi retributivi secondo le caratteristiche specifiche della sua impresa. Quanto alla quota di retribuzione fissata per legge, a norma dell'art. 46, 2 c., il suo incremento sarà gradualmente elevato sulla base dello sviluppo economico delle singole province, regioni autonome municipalità.

Capitolo 1- Disposizioni Generali*
* Traduzione non ufficiale a cura di M. GRASSINI E R. CAVALIERI.

Articolo 1 - Questa legge è stata formulata secondo la Costituzione allo scopo di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori, mediante la creazione e la salvaguardia di un sistema del lavoro adattabile ad un'economia di mercato socialista, promovendo al contempo lo sviluppo e il progresso sociale.
Articolo 2 - La legge riguarda tutte le imprese e le organizzazioni economiche di carattere individuale nella Repubblica Popolare Cinese (nel seguito denominate "datori di lavoro") e i lavoratori ad esse legati da rapporti di lavoro di natura contrattuale.
La legge, inoltre, riguarda organi, istituzioni, organizzazioni sociali e lavoratori del settore governativo legati da rapporti di lavoro di natura contrattuale.
Articolo 3 - I lavoratori hanno diritto a pari opportunità di impiego, alla scelta del lavoro, al salario, al riposo, alla sicurezza sul lavoro e all'assistenza sanitaria, all'addestramento professionale, alla previdenza sociale, alla composizione delle controversie, in aggiunta ad altri diritti previsti dalla legge.
I lavoratori hanno altresì l'obbligo di ottemperare ai compiti loro affidati, di migliorare le proprie capacità, di attenersi ai regolamenti che riguardano la sicurezza sul lavoro e la salute, di osservare la disciplina del lavoro nonché l'etica professionale.
Articolo 4 - È compito dei datori di lavoro stabilire e migliorare un sistema di regole in ottemperanza alla legge e assicurarsi che i lavoratori beneficino dei loro diritti e adempiano agli obblighi cui sono tenuti.
Articolo 5 - Lo Stato adotta tutte le misure atte a promuovere l'occupazione, sviluppare l'istruzione professionale, formulare la normativa del lavoro, regolare il reddito sociale, migliorare la previdenza sociale, coordinare i rapporti di lavoro e consentire un graduale innalzamento del livello di vita dei lavoratori.
Articolo 6 - Lo Stato incoraggia la partecipazione dei lavoratori al volontariato sociale, l'emulazione sul lavoro, la formulazione da parte dei lavoratori di proposte di razionalizzazione, incoraggia e protegge i lavoratori nella ricerca scientifica, nel campo delle innovazioni tecniche e delle invenzioni, gestisce e ricompensa i lavoratori modello e quelli più progrediti.
Articolo 7 – I lavoratori hanno facoltà di associarsi in organizzazioni sindacali secondo la legge.
Compito dei sindacati è di rappresentare e proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori e di agire in autonomia in ottemperanza alla legge.
Articolo 8 - Per quanto attiene alla tutela dei propri diritti e interessi legittimi, i lavoratori parteciperanno alla gestione democratica e alla consultazione, in conformità con la legge e mediante assemblee plenarie, assemblee di rappresentanti o per altri tramiti, su un piano paritario rispetto ai datori di lavoro.
Articolo 9 - Il dipartimento per la amministrazione del lavoro del Consiglio di Stato è responsabile in materia di lavoro su tutto il territorio nazionale.
I dipartimenti per l'amministrazione del lavoro dei governi popolari locali di livello superiore a quello provinciale sono responsabili in materia di lavoro entro l'ambito delle rispettive amministrazioni.

Capitolo 2 - Promozione dell'occupazione

Articolo 10 - Lo Stato creerà condizioni atte all'occupazione e ne incrementerà le opportunità, promovendo lo sviluppo economico e sociale.
Lo Stato incoraggia le imprese, le istituzioni e le organizzazioni sociali a gestire industrie o istituire ulteriori attività che portino ad un accrescimento delle opportunità occupazionali nel quadro delle leggi e dei decreti amministrativi.
Lo Stato sostiene quei lavoratori che si organizzano volontariamente per impegnarsi in operazioni commerciali o in aziende individuali, con un conseguente aumento dell'occupazione.
Articolo 11 - I governi popolari ad ogni livello dovranno adottare misure atte a sviluppare diversi tipi di agenzie di collocamento, ai fini di fornire servizi volti a una maggiore occupazione.
Articolo 12 - Agli effetti dell'occupazione, i lavoratori non saranno fatti oggetto di discriminazione quanto a nazionalità, razza, sesso e credo religioso.
Articolo 13 - Agli effetti dell'occupazione, le donne godono degli stessi diritti di cui godono gli uomini. È fatto divieto di rifiutare l'assunzione alle donne in quanto tali o di inasprire i requisiti per la loro assunzione, fatto salvo il caso in cui la posizione di lavoro in gioco sia inadatta alla manodopera femminile secondo le disposizioni dello Stato.
Articolo 14 - Se altre leggi o altri regolamenti contengono disposizioni a favore dell'impiego di portatori di handicap, di minoranze etniche e di militari che lasciano il servizio attivo, si applicheranno tali disposizioni.
Articolo 15 - Ai datori di lavoro è fatto divieto di assumere persone di età inferiore ai sedici anni.
Ogni qualvolta un organismo culturale, artistico, sportivo o di arti e mestieri abbia necessità di assumere giovani di età inferiore ai sedici anni, si espleteranno procedure di esame e di approvazione in conformità ai regolamenti statali e a tali giovani sarà assicurato il diritto all'istruzione obbligatoria.

Capitolo 3 - Contratto di lavoro e contratto collettivo

Articolo 16 - Un contratto di lavoro è un accordo fra lavoratore e datore di lavoro che definisce le relazioni di lavoro nonché i diritti e i doveri di entrambe le parti.
Per costituire un rapporto di lavoro, dovrà essere stipulato un contratto di lavoro.
Articolo 17 - Per la conclusione e revisione dei contratti di lavoro debbono essere osservati i principi di mutuo consenso, uguaglianza, volontarietà e unanimità e non è consentito violare le disposizioni di leggi o i decreti amministrativi.
Una volta concluso, il contratto di lavoro è vincolante e le parti hanno l'obbligo di adempiere i rispettivi obblighi quali previsti nel contratto.
Articolo 18 - I contratti di lavoro che ricadono nei seguenti casi non sono validi:
1. Contratti che siano in violazione delle disposizioni di legge o di decreti amministrativi.
2. Contratti conclusi con l'inganno, con violenza ecc.
I contratti di lavoro privi di validità, non saranno vincolanti dal momento stesso in cui verranno conclusi. La definizione di invalidità di una parte di un contratto di lavoro non inficerà la validità delle restanti parti del contratto se il senso di queste ultime non è influenzato dalla mancanza di validità di detta parte.
L'invalidità di un contratto di lavoro sarà stabilita dal comitato arbitrale per le controversie di lavoro o dal tribunale del popolo.
Articolo 19 - Ogni contratto di lavoro deve essere formulato per iscritto e indicare quanto segue:
1. Durata del contratto di lavoro.
2. Descrizione della mansione.
3. Condizioni di lavoro e di salvaguardia della manodopera.
4. Retribuzione.
5. Disciplina del lavoro.
6. Condizioni per la risoluzione del contratto di lavoro.
7. Responsabilità relative alla violazione del contratto di lavoro.
A parte tali indicazioni che, come detto all'inizio del presente articolo, devono essere incluse nei contratti di lavoro, gli interessati hanno facoltà di aggiungere ulteriori disposizioni, di comune accordo.
La "data" di scadenza di un contratto può essere fissata o no, o può essere fissata in termini di entità di lavoro svolto.
Articolo 20 - Quando si voglia estendere, di comune accordo, un contratto di lavoro a fronte del quale un lavoratore abbia lavorato continuativamente per lo stesso datore di lavoro per un periodo di almeno dieci anni, è possibile, se il lavoratore lo desidera, stipulare un contratto a tempo indeterminato.
Articolo 21 - Nel contratto di lavoro può essere previsto un periodo di prova che, tuttavia, non dovrà superare i sei mesi.
Articolo 22 - Previo consenso delle parti, il contratto di lavoro può prevedere clausole di segretezza a tutela dei segreti commerciali del datore di lavoro.
Articolo 23 - Per la risoluzione del contratto occorre che scada il termine di validità dello stesso oppure che si verifichino le condizioni per la risoluzione del medesimo concordate dalle parti.
Articolo 24 - I contratti di lavoro possono essere sciolti previo accordo delle parti.
Articolo 25 - Il datore di lavoro ha facoltà di recedere da un contratto al verificarsi di uno dei seguenti casi:
1. Il lavoratore dimostra di non essere all'altezza dei requisiti di impiego entro il periodo di prova.
2. Il lavoratore ha commesso una grave infrazione della disciplina del lavoro o dei regolamenti fissati dal datore di lavoro.
3. Il lavoratore ha commesso una grave negligenza nell’esecuzione del proprio lavoro o ha fatto ricorso a mezzi fraudolenti per guadagno personale, danneggiando gravemente gli interessi del datore di lavoro.
4. Il lavoratore è imputato di responsabilità penale.
Articolo 26 - Al verificarsi di qualsiasi dei seguenti casi, è facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto di lavoro con preavviso di 30 giorni da presentare direttamente al lavoratore:
1. Al rientro da una malattia o da un infortunio non di lavoro, il lavoratore non è in grado di svolgere il lavoro assegnatogli dal datore di lavoro.
2. Il lavoratore non ha la competenza necessaria al compito affidatogli, né riesce a raggiungere il livello necessario neppure dopo addestramento o aver tentato altri lavori.
3. È impossibile proseguire l'esecuzione del contratto di lavoro per sopravvenuti cambiamenti delle condizioni obiettive e per il mancato raggiungimento di un accordo fra le parti.
Articolo 27 - Al datore di lavoro che debba ridurre il personale per situazioni prossime al fallimento, ristrutturazione, o difficoltà di produzione o gestione aziendale, sarà fatto obbligo di informare i sindacati o l'insieme dei lavoratori della reale situazione e di ascoltarne le opinioni, che saranno riportate dal datore di lavoro al dipartimento amministrativo del lavoro.
Nel caso in cui un datore di lavoro riduca il personale come previsto nel presente articolo decida e, entro sei mesi, di fare assunzioni, verrà data priorità ai lavoratori precedentemente licenziati.
Articolo 28 - In caso di risoluzione del contratto di lavoro ai sensi degli Articoli 24, 26 e 27 della presente legge, il datore di lavoro avrà l'obbligo di corrispondere al lavoratore oggetto della riduzione di personale un compenso a norma delle disposizioni dello Stato.
Articolo 29 - È fatto divieto al datore di lavoro di risolvere il contratto di lavoro con il lavoratore nel caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze che coinvolga il lavoratore:
1. Si accerta che il lavoratore ha perso in toto o in parte le capacità lavorative in seguito a malattia professionale o infortunio sul lavoro.
2. Il lavoratore è in cura per malattia o infortunio.
3. La lavoratrice è in stato di gravidanza, puerperio, allattamento.
4. Altri casi previsti dalla legge o da decreti amministrativi.
Articolo 30 - Nel caso in cui il sindacato reputi ingiusta la risoluzione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro, sarà facoltà del sindacato opporre le proprie ragioni.
In caso di violazione di leggi, regolamenti o del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro, il sindacato può esigere l'adozione di misure correttive. Il sindacato assicurerà sostegno e assistenza, a termini di legge, al lavoratore che richieda l'arbitrato o ricorra al tribunale.
Articolo 31 -Nel caso in cui il lavoratore intenda risolvere il contratto di lavoro, ne dovrà dare preavviso di 30 giorni al datore di lavoro.
Articolo 32 - Il lavoratore può notificare al datore di lavoro la propria intenzione di recedere dal contratto di lavoro, in qualunque momento, nelle seguenti circostanze:
1. Durante il periodo di prova.
2. Qualora il datore di lavoro costringa il lavoratore a lavorare con l'uso della forza, sotto minaccia o limitandone illegalmente la libertà personale.
3. Qualora il datore di lavoro non corrisponda il compenso o non assicuri le condizioni di lavoro previste nel contratto.
Articolo 33 - I lavoratori di un'azienda possono stipulare un contratto collettivo con la direzione relativamente ai compensi, all'orario di lavoro, al riposo, alle ferie, alla sicurezza, alla salute, alla previdenza sociale. La bozza del contratto collettivo sarà sottoposta all'assemblea dei rappresentanti dei lavoratori o a tutti i lavoratori, per esame e approvazione.
Il contratto collettivo sarà firmato dal sindacato, per conto dei lavoratori, e dalla direzione aziendale. In assenza di una rappresentanza sindacale, il contratto sarà firmato da rappresentanti dei lavoratori e dalla direzione.
Articolo 34 - Una volta firmato, il contratto collettivo sarà sottoposto al dipartimento amministrativo del lavoro. Se questo non solleva obiezioni entro 15 giorni dal ricevimento del contratto collettivo, il documento viene considerato in vigore.
Articolo 35 - Il contratto collettivo firmato a termini di legge sarà legalmente vincolante per la direzione aziendale e per tutti i lavoratori. I contratti di lavoro individuali stipulati dai singoli lavoratori e dalla direzione aziendale dovranno prevedere condizioni di lavoro e livelli retributivi non inferiori a quelli disposti nel contratto collettivo.

Capitolo 4 - Orario di lavoro, riposi e ferie

Articolo 36 - Lo Stato stabilisce un orario di lavoro in base al quale il lavoratore può lavorare per un massimo di otto ore al giorno, con una media settimanale di lavoro non superiore alle 44 ore.
Articolo 37 - Nel caso di cottimisti, il datore di lavoro stabilirà razionalmente le quote di lavoro a cottimo e le retribuzioni secondo quanto previsto nel precedente articolo.
Articolo 38 - Il datore di lavoro assicurerà a ciascun lavoratore almeno un giorno di riposo settimanale.
Articolo 39 - Nel caso in cui per un'azienda fosse impossibile attuare le disposizioni degli Articoli 36 e 38 della presente legge a motivo di particolarità di produzione, essa avrà facoltà di introdurre sistemi di lavoro e riposo diversi, previa approvazione del dipartimento amministrativo del lavoro.
Articolo 40 - Il datore di lavoro assicurerà l'astensione dal lavoro da parte dei propri dipendenti nei seguenti giorni festivi:
1. Capodanno.
2. Festa di Primavera.
3. Festa internazionale del lavoro.
4. Festa nazionale.
5. Altri giorni festivi previsti dalla legge o da decreti amministrativi.
Articolo 41 - Se necessario per motivi di produzione o d'affari, è facoltà del datore di lavoro di aumentare il numero di ore lavorative, previo consenso del sindacato e dei lavoratori; il lavoro straordinario, tuttavia, non potrà essere superiore a un'ora al giorno. In circostanze particolari che richiedano un maggior numero di ore di straordinario, questo non potrà superare le tre ore al giorno e le 36 ore al mese e comunque a condizioni che assicurino la tutela della salute dei lavoratori.
Articolo 42 - Il prolungamento dell'orario di lavoro non sarà soggetto alle limitazioni disposte dall'art. 41 di questa Legge, quando si verifichi uno qualunque dei seguenti casi:
1. In casi di emergenza, quando, a motivo di catastrofi naturali, incidenti o altro, sia minacciata la vita e la salute dei lavoratori e l'incolumità dei beni.
2. In caso di riparazioni da effettuarsi immediatamente per guasti a materiale produttivo, linee di trasporto o servizi pubblici, con ripercussioni sulla produzione e sul pubblico interesse.
3. In altri casi previsti dalla legge o da decreti amministrativi.
Articolo 43 - Il datore di lavoro si asterrà dall'allungare l'orario di lavoro in violazione del disposto di legge.
Articolo 44 - Il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore una retribuzione superiore a quella corrisposta per il normale orario di lavoro, in base ai seguenti criteri:
1. Non meno del 150 per cento della retribuzione normale, in caso di lavoro straordinario.
2. Non meno del 200 per cento della retribuzione normale, in caso di lavoro effettuato in giorni di riposo non recuperati in altra data.
3. Non meno del 300 per cento della retribuzione normale, in caso di lavoro effettuato in giorni di festività nazionali.
Articolo 45 - Il sistema delle ferie annue pagate è stabilito dallo Stato.
Il lavoratore che abbia lavorato su base continuativa per più di un anno avrà diritto al periodo annuo di ferie pagate. I regolamenti da applicare a questa specifica materia saranno elaborati dal Consiglio di Stato.

Capitolo 5 - Retribuzioni

Articolo 46 - Le retribuzioni saranno corrisposte in base al principio "a ciascuno secondo il lavoro svolto" e a quello della pari retribuzione per pari lavoro.
I livelli salariali aumenteranno gradualmente, in base allo sviluppo economico. Sarà compito dello Stato effettuare il controllo generale sulle retribuzioni nel loro insieme.
Articolo 47 - Il datore di lavoro avrà autonomia di decisione circa la distribuzione delle retribuzioni e la scala salariale, in conformità con la legge e dipendentemente dalle caratteristiche produttive o gestionali e dai risultati economici.
Articolo 48 - Lo Stato realizzerà un sistema di minimi salariali garantiti. I livelli specifici dei minimi salariali, la cui definizione è compito delle varie province, regioni autonome e comuni ad amministrazione centralizzata, saranno comunicati al Consiglio di Stato per la loro registrazione.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro non potrà essere inferiore al livello del minimo salariale vigente nella località.
Articolo 49 - Nella determinazione e nell'adeguamento dei livelli minimi salariali si terranno in considerazione i seguenti fattori:
1. I costi minimi di mantenimento del lavoratore nonché dei familiari a suo carico.
2. Il livello salariale medio del paese.
3. La produttività del lavoro.
4. La situazione occupazionale.
5. Le differenze di sviluppo economico delle varie regioni.
Articolo 50 - Le retribuzioni verranno corrisposte direttamente ai lavoratori, in denaro, su base mensile. Non saranno consentiti ritardi o riduzioni per nessun motivo.
Articolo 51- Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione al lavoratore, secondo quanto previsto dalla legge, anche in occasione delle festività nazionali, nei giorni di permesso per matrimonio o funerale, o quando prenda parte ad attività sociali.

Capitolo 6 - Sicurezza e Salute

Articolo 52 - Il datore di lavoro si farà carico di istituire e perfezionare il sistema di sicurezza e tutela della salute di lavoratori, di applicare con stretta osservanza i regolamenti dello Stato in materia, di divulgare ai lavoratori la cultura della sicurezza e della tutela della loro salute, di prevenire gli incidenti sul lavoro e ridurre i rischi professionali.
Articolo 53 - I servizi per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori saranno conformi alle normative dello Stato.
In caso di progetti nuovi, di ristrutturazione o espansione, i servizi di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori saranno destinati e attuati contemporaneamente ai progetti base.
Articolo 54 - II datore di lavoro assicurerà al lavoratore condizioni di sicurezza e igiene e gli fornirà tutti gli articoli protettivi previsti dalle disposizioni dello Stato. Ai lavoratori impegnati in lavori a rischio saranno, inoltre, assicurati regolari esami medici.
Articolo 55 - Ai lavoratori impegnati in operazioni speciali saranno assicurati un addestramento speciale per raggiungere le qualifiche richieste da tali operazioni.
Articolo 56 - Il lavoratore si atterrà scrupolosamente alle procedure di sicurezza.
Il lavoratore ha diritto di rifiutare di intraprendere lavori pericolosi che gli vengano imposti dalla direzione in violazione delle normative in materia. Ha, inoltre, diritto di criticare e segnalare alle autorità gli atti che costituiscano pericolo per la vita, la sicurezza e la salute.
Articolo 57 - Lo Stato istituisce un sistema di rilevazione statistica e di gestione delle malattie professionali e degli incidenti che comportino morti o infortuni. I dipartimenti amministrativi del lavoro dei governi popolari di livello superiore a quello distrettuale, i relativi dipartimenti e i datori di lavoro raccoglieranno dati statistici, daranno un resoconto e tratteranno i casi di decesso e gli infortuni sul lavoro, nonché le malattie professionali, secondo quanto previsto dalla legge.

Capitolo 7 - Protezione speciale a favore delle donne lavoratrici e dei minori

Articolo 58 - Lo Stato prevede una protezione speciale a favore delle donne lavoratrici e dei minori.
Per minore si intende un lavoratore di età compresa fra i 16 e i 18 anni.
Articolo 59 - È fatto divieto di assegnare donne a lavori in miniera e pozzi carboniferi, a lavori manuali di quarto grado (come specificato dallo Stato) e ad altri lavori vietati dallo Stato.
Articolo 60 - Non è consentito assegnare donne all'esecuzione di lavori ad altitudini elevate, a basse temperature a contatto con l'acqua fredda durante il periodo mestruale, o a lavori manuali di terzo grado (come specificato dallo Stato).
Articolo 61 - Non è consentito assegnare donne lavoratrici a lavori manuali di terzo grado (come specificato dallo Stato) durante il periodo di gravidanza o ad altri lavori proibiti in tale periodo. Quando lo stato di gravidanza abbia superato i sette mesi, alle donne lavoratrici non sarà consentito di effettuare straordinari o turni di lavoro notturno.
Articolo 62 - Le donne lavoratrici hanno diritto a un permesso di maternità non inferiore ai 90 giorni a partire dalla data del parto.
Articolo 63 - Le donne lavoratrici che allattano bambini che non abbiano raggiunto l'anno di vita non possono essere assegnate a lavori manuali di terzo grado o ad altri lavori vietati durante il periodo di allattamento. In tali casi, le donne lavoratrici non potranno essere assegnate ad ore di straordinari o a turni di lavoro notturno.
Articolo 64 - È fatto divieto di assegnare minori al lavoro in miniera, pozzi carboniferi, lavorazioni tossiche e pericolose, o a lavori manuali di quarto grado (come specificato dallo Stato), o a altri lavori ad essi vietati.
Articolo 65 - Il datore di lavoro assicurerà ai minori regolari esami medici.

Capitolo 8 - Formazione al lavoro

Articolo 66 - Lo Stato svilupperà la formazione professionale in ogni modo e con ogni mezzo per accrescere le capacità lavorative dei lavoratori, migliorarne il livello di istruzione e favorirne le opportunità di impiego.
Articolo 67- I governi popolari a tutti i livelli includeranno nei loro programmi di sviluppo socio-economico l'addestramento al lavoro ed incoraggeranno e sosteranno le imprese, le istituzioni, le organizzazioni popolari e gli individui impegnati nella formazione professionale, in ogni suo genere.
Articolo 68 - Il datore di lavoro istituirà un sistema di formazione professionale, prelevando e utilizzando fondi per la formazione secondo le normative dello Stato e impartirà l'addestramento ai lavoratori alla luce delle condizioni effettive, secondo un programma definito.
Nel caso di personale tecnico, la formazione dovrà aver luogo prima dell'assegnazione del posto di lavoro.
Articolo 69 - Lo Stato classificherà le occupazioni e formulerà le norme per le qualifiche professionali relative alle posizioni previste dallo Stato, introducendo un sistema di certificazione delle qualifiche professionali. Le organizzazioni di valutazione approvate dallo Stato saranno responsabili dell'esame e della valutazione delle capacità professionali dei lavoratori.

Capitolo 9 - Previdenza e assistenza sociale

Articolo 70 - Lo Stato costituirà e svilupperà un sistema di previdenza sociale e un fondo previdenziale, in modo tale da garantire assistenza e indennizzo ai lavoratori anziani o malati o infortunati sul lavoro, disoccupati o in maternità.
Articolo 71 - Il livello della previdenza sociale dovrà essere compatibile con quello dello sviluppo socio-economico e con la capacità di sostenerlo da parte della società.
Articolo 72 - Per quanto riguarda i fondi di previdenza sociale, essi verranno attinti da fonti diverse a seconda del tipo di assicurazione, per essere poi gradualmente unificati. I datori di lavoro e i lavoratori parteciperanno alla previdenza sociale, secondo le disposizioni di legge, apportando i propri contributi.
Articolo 73 - I lavoratori beneficeranno della previdenza sociale secondo quanto previsto dalla legge in qualsiasi dei seguenti casi:
1. pensionamento.
2. malattia o infortunio sul lavoro.
3. invalidità provocata da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
4. disoccupazione.
5. parto.
In caso di morte del lavoratore, i familiari a carico avranno diritto ad una indennità, secondo le disposizioni di legge.
Le condizioni e i livelli di trattamento previdenziale saranno regolati dalle leggi o dai regolamenti.
Le indennità previdenziali a favore dei lavoratori saranno pagate tempestivamente e per intero.
Articolo 74 - Gli enti di gestione dei fondi di previdenza saranno responsabili delle entrate, delle spese e della gestione dei fondi e si impegneranno a mantenere e incrementarne il valore.
Enti di controllo eserciteranno il potere di supervisione su entrate, spese e gestione dei fondi previdenziali, secondo le disposizioni di legge.
L'istituzione e le funzioni di detti enti di gestione e controllo dei fondi previdenziali saranno oggetto di disposizioni legislative.
Nessun ente o individuo avrà facoltà di utilizzare i fondi previdenziali per scopi diversi da quelli per cui sono previsti.
Articolo 75 - Lo Stato incoraggia i datori di lavoro a costituire, alla luce della situazione reale, fondi previdenziali supplementari a favore dei lavoratori.
Lo Stato auspica che i singoli lavoratori aderiscano ad assicurazioni pensionistiche.
Articolo 76 - Lo Stato sviluppa l'assistenza sociale per mezzo della costituzione di strutture assistenziali che assicurino ai lavoratori adeguate condizioni di riposo, convalescenza, recupero.
Quanto ai datori di lavoro, dovranno creare condizioni atte a migliorare l'assistenza ai lavoratori e ad accrescerne i benefici.

Capitolo 10 - Controversie di lavoro

Articolo 77 - Ogni qualvolta insorga una controversia fra datore di lavoro e lavoratore, le parti interessate hanno, per legge, facoltà di chiedere la conciliazione o l'arbitrato, oppure di portare il caso dinanzi al tribunale del popolo o comporla di comune accordo.
Alla procedura giudiziaria e arbitrale si applicherà il principio della conciliazione.
Articolo 78 - Per la composizione di eventuali controversie, occorrerà attenersi al principio della legittimità, equità e tempestività, per poter salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dei contendenti.
Articolo 79 - In caso di controversie, i contendenti possono scegliere di rivolgersi al comitato di conciliazione del lavoro della propria unità produttiva. Nel caso in cui la mediazione fallisse lo scopo e una delle parti intendesse fare ricorso all'arbitrato, questa potrà rivolgersi al comitato per l'arbitrato del lavoro; detta parte può anche presentare domanda direttamente al citato comitato. Qualora una parte rifiuti il lodo arbitrale, potrà ricorrere al tribunale del popolo.
Articolo 80 - Presso il datore di lavoro può essere creato un comitato di conciliazione per le controversie di lavoro, composto da rappresentanti dei lavoratori, del datore di lavoro e dei sindacati. La presidenza del comitato di conciliazione per le controversie di lavoro sarà assunta dal rappresentante sindacale.
Quando, tramite la conciliazione, le parti raggiungono un accordo, esse saranno tenute a conformarvisi.
Articolo 81 - Il comitato per l'arbitrato del lavoro sarà composto da rappresentanti del dipartimento amministrativo del lavoro, dell'organo sindacale di pari livello e del datore di lavoro. La presidenza del comitato per l'arbitrato del lavoro sarà assunta dal rappresentante del dipartimento amministrativo del lavoro.
Articolo 82 - Nel caso in cui una parte intenda fare ricorso all'arbitrato, dovrà presentare una domanda scritta al comitato per l'arbitrato del lavoro entro 60 giorni dalla data di inizio della controversia. Il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di arbitrato. Salvo il caso di eccezioni sollevate rispetto alla sentenza arbitrale, questa sarà vincolante per entrambe le parti.
Articolo 83 - Nel caso in cui una parte rifiutasse il lodo arbitrale, potrà ricorrere al tribunale del popolo entro 15 giorni dall'emissione di detto lodo. Se una delle parti non ricorre al tribunale del popolo e al contempo rifiuta di eseguire il lodo arbitrale nei termini prescritti dalla legge, l'altra parte avrà facoltà di adire il tribunale del popolo per l'esecuzione forzata.
Articolo 84 - Se, in caso di controversia relativa alla stipulazione di un contratto collettivo, le parti non riescono ad arrivare ad una composizione di comune accordo, il dipartimento amministrativo del lavoro del governo popolare locale avrà facoltà di coordinare le parti per la composizione della controversia.
Se sorge una controversia in relazione all'esecuzione di un contratto collettivo e le parti interessate non riescono a comporla di comune accordo, sarà possibile fare ricorso all'arbitrato rivolgendosi al comitato per l'arbitrato del lavoro.
Nel caso in cui tale lodo non venga accettato da una delle parti, la controversia potrà essere sottoposta al tribunale del popolo entro 15 giorni dalla data di ricevimento del lodo.

Capitolo 11 - Supervisione e Controllo

Articolo 85 - I dipartimenti amministrativi del lavoro dei governi popolari di livello superiore a quello distrettuale eserciteranno la funzione di supervisione e controllo dei datori di lavoro per accertarne l'ottemperanza alla disciplina, alle leggi e alle normative relative al lavoro. Tali dipartimenti avranno il diritto di inibire qualsiasi atto che violi la disciplina, le leggi e le normative del lavoro, nonché di imporre alle parti interessate le dovute correzioni.
Articolo 86 - Nello svolgimento del proprio lavoro, il personale dei dipartimenti amministrativi del lavoro dei governi popolari di livello superiore a quello distrettuale ha facoltà di accedere alle strutture lavorative per controllare l'osservanza delle leggi e delle normative del lavoro, nonché di ispezionare i materiali e i luoghi di lavoro ed effettuare i necessari esami.
Nell'adempimento del proprio lavoro, il personale dei dipartimenti amministrativi del lavoro dei governi popolari di livello superiore a quello distrettuale ha l'obbligo di presentare i documenti di identificazione, di applicare la legge con imparzialità e di osservare i regolamenti.
Articolo 87 - I dipartimenti interessati dei governi popolari di livello superiore a quello distrettuale controlleranno, entro i limiti delle loro funzioni l'osservanza delle leggi e delle normative del lavoro da parte dei datori di lavoro.
Articolo 88 - I sindacati a tutti i livelli tuteleranno i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori e controlleranno i datori di lavoro per quanto attiene all'osservanza delle leggi e delle normative del lavoro.
Qualsiasi organizzazione o individuo ha facoltà di denunciare gli atti che siano in violazione delle leggi e delle normative sul lavoro.

Capitolo 12 - Responsabilità legale

Articolo 89 - I datori di lavoro che abbiano violato le disposizioni di leggi e altri atti normativi nella formulazione delle proprie norme e dei propri regolamenti saranno oggetto di ammonimento da parte dei dipartimenti amministrativi, che imporranno loro di apportare le debite correzioni. Nel caso in cui tali violazioni abbiano comportato danni per i lavoratori, i datori di lavoro avranno l'obbligo di provvedere al risarcimento.
Articolo 90 - In caso di estensione dell'orario lavorativo da parte di un datore di lavoro in violazione dei disposti di legge, il dipartimento amministrativo del lavoro competente lo ammonirà, imponendogli al contempo di apportare la debita correzione e comminandogli una sanzione pecuniaria.
Articolo 91 - Nel caso in cui venga commessa da parte di un datore di lavoro una qualsiasi delle seguenti violazioni dei diritti e interessi legittimi dei lavoratori, il dipartimento amministrativo del lavoro competente imporrà il pagamento della retribuzione nonché di un risarcimento a favore dei lavoratori interessati:
1. Riduzione o ritardo immotivato nel pagamento della retribuzione.
2. Rifiuto di pagare il corrispettivo per le ore di straordinario lavorate.
3. Pagamento della retribuzione in misura inferiore al livello minimo salariale vigente nella località.
4. Mancato pagamento delle somme previste a termine di legge allo scioglimento del contratto.
Articolo 92 - Nel caso in cui le misure di sicurezza e le condizioni igieniche del lavoro non siano conformi alle norme statali, oppure nel caso che non vengano forniti gli articoli protettivi e i servizi di protezione da parte del datore di lavoro, il dipartimento amministrativo del lavoro competente o altri dipartimenti interessati imporranno l'adozione di misure correttive o commineranno una sanzione pecuniaria. Se il caso è molto grave, sarà sottoposto al governo popolare di livello superiore a quello distrettuale perché venga ordinata la sospensione della produzione per operare le opportune rettifiche. Qualora la mancata adozione di misure atte a impedire rischi occulti provochi danni di grande entità in termini di perdita della vita dei lavoratori o perdite materiali, la responsabilità penale sarà attribuita alle persone responsabili di tali mancanze ai sensi dell'articolo 187 del codice penale.
Articolo 93 - Qualora i lavoratori siano costretti dal datore di lavoro - in violazione di leggi e regolamenti - ad impegnarsi in lavorazioni pericolose, e da ciò derivi la perdita della vita o un danno alla persona, i responsabili saranno perseguiti penalmente, secondo il disposto della legge.
Articolo 94 - In caso di impiego di minori di 16 anni da parte del datore di lavoro, il dipartimento amministrativo del lavoro competente imporrà misure correttive o comminerà una sanzione pecuniaria. In casi molto gravi, l'amministrazione di Stato per l'industria e il commercio potrà revocare la licenza al datore di lavoro.
Articolo 95 - In caso di violazione, da parte del datore di lavoro, delle disposizioni della presente legge che tutelano le donne lavoratrici e i minori, a detrimento dei rispettivi diritti e interessi legittimi, il dipartimento amministrativo del lavoro competente imporrà misure correttive o comminerà una sanzione pecuniaria. Il datore di lavoro interessato sarà responsabile del risarcimento alle donne lavoratrici o ai minori in tal modo danneggiati.
Articolo 96 - Qualora il datore di lavoro commetta uno qualsiasi dei seguenti atti, gli organi di pubblica sicurezza potranno trattenere i responsabili in stato di detenzione per un periodo massimo di 15 giorni, comminare una sanzione pecuniaria o infliggere un ammonimento e, se il caso è tanto serio da costituire reato, i responsabili saranno perseguiti penalmente:
1. Costringere i lavoratori a lavorare con l'impiego della forza, sotto minaccia o col ricorso a mezzi restrittivi della libertà personale.
2. Insultare, punire fisicamente, percuotere, catturare illecitamente o imprigionare lavoratori.
Articolo 97 - Qualora un danno sia causato al lavoratore per effetto di un contratto nullo, per ragioni imputabili al datore di lavoro, questi avrà l'obbligo di risarcire gli aventi diritto.
Articolo 98 - Nel caso in cui il datore di lavoro risolva deliberatamente o manchi di concludere il contratto di lavoro in violazione dei disposti di legge, il dipartimento amministrativo del lavoro competente imporrà l'adozione di misure correttive. Se il fatto ha comportato danni ai lavoratori, il datore di lavoro avrà l'obbligo di risarcirli.
Articolo 99 - Nel caso in cui un datore di lavoro assumesse un lavoratore il cui contratto di lavoro con altro datore di lavoro non fosse ancora risolto, con conseguente perdita economica per il datore di lavoro precedente, sarà obbligo del successivo datore di lavoro provvedere a risarcire il primo a termini di legge.
Articolo 100 - Se un datore di lavoro rifiuta immotivatamente di pagare i contributi sociali, il dipartimento amministrativo del lavoro competente imporrà che il pagamento di tali contributi venga effettuato entro certi limiti di tempo. In caso di mancato pagamento dei contributi entro il termine stabilito, il datore di lavoro sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria per ritardato pagamento. 
Articolo 101 - Il datore di lavoro che ostacoli sia il dipartimento amministrativo del lavoro competente, che i dipartimenti interessati e il loro personale nell'esercizio del loro compito di supervisione e controllo o compia azioni di vendetta nei confronti di informatori sarà soggetto al pagamento di una sanzione comminata dal dipartimento amministrativo del lavoro in carica o dai dipartimenti interessati. Se il fatto è tanto serio da costituire reato, i responsabili saranno perseguiti penalmente.
Articolo 102 - Se il lavoratore risolve il contratto di lavoro in violazione dei disposti della presente legge o viola le disposizioni circa la segretezza concordate nel contratto di lavoro, con perdite economiche per il datore di lavoro, il lavoratore avrà l'obbligo di provvedere al risarcimento.
Articolo 103 - Nel caso in cui si scoprisse che il personale di un dipartimento amministrativo del lavoro o di un dipartimento interessato ha abusato dei propri poteri o è colpevole di negligenza sul lavoro o ha fatto ricorso all'inganno per guadagno personale, tale personale sarà perseguito penalmente se il fatto è tanto grave da costituire reato, altrimenti gli saranno comminate sanzioni di carattere amministrativo.
Articolo 104 - Nel caso in cui si scoprisse che un funzionario governativo o un addetto dell'ente previdenziale ha distratto i fondi previdenziali dagli scopi per cui sono stati costituiti, tale funzionario o addetto sarà responsabile penalmente, se il caso è tanto serio da costituire reato.
Articolo 105 - Se altre disposizioni di legge o decreti amministrativi sanzionano le violazioni di diritti e interessi legittimi considerati nella presente legge, si applicheranno tali disposizioni.

Capitolo 13 - Disposizioni supplementari

Articolo 106 - I governi popolari delle province, regioni autonome e comuni ad amministrazione centralizzata elaboreranno le regole specifiche per l'attuazione del sistema dei contratti di lavoro secondo il disposto della presente legge e alla luce delle effettive situazioni delle rispettive aree e le sottoporranno al Consiglio di Stato per la registrazione.
Articolo 107 - Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1995

MONDO CINESE N. 90, SETTEMBRE-DICEMBRE 1995


Note

1 Una versione più ampia di questo articolo è apparsa sulla Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 4 1995 p. 205 ss.
2  Si noti però che per quanto riguarda tali imprese, la legge fornisce il quadro normativo di riferimento, ma non esaurisce la disciplina, in quanto in tali imprese i rapporti di lavoro sono attualmente disciplinati anche da una serie di disposizioni speciali che derogano in modo talvolta significativo alla normativa generale. La più recente normativa in materia risale al 20 dicembre 1994 e si può leggere in China Economic News, n. 18, 1995 p. 8 ss.

 

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