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INDICE>MONDO CINESE>PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
                                           POPOLARE CINESE  E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER GLI ANNI 1995-1998

DOCUMENTI

Programma esecutivo dell'accordo culturale fra il governo della Repubblica 
Popolare Cinese e il governo della Repubblica Italiana per gli anni 1995 -1998

Il Governo della Repubblica Popolare Cinese ed il Governo della Repubblica Italiana, nell'intento di sviluppare ulteriormente gli scambi nel campo della cultura e dell'istruzione e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi e i due Popoli, hanno concordato, sulla base dell'Accordo Culturale firmato a Roma il 6 ottobre 1978, il seguente Programma di cooperazione culturale per gli anni 1995-1998.

I. - ISTRUZIONE

a. Istruzione universitaria

Art. 1. - Le due Parti prendono atto con compiacimento della intensa cooperazione già esistente fra le Università e gli altri istituti di istruzione superiore dei due Paesi. Esse favoriranno l'ulteriore sviluppo della collaborazione accademica tramite la conclusione diretta di accordi e convenzioni e lo scambio di docenti, dati e informazioni, nonchè attraverso la realizzazione di comuni progetti di ricerca, seminari e congressi.
Art. 2. - Le due Parti concordano sull'opportunità di uno scambio di dati ed informazioni sulle intese già concluse tra le rispettive Università.
Art. 3. - Le due Parti favoriranno l'ulteriore sviluppo della cooperazione diretta tra le Università dei due Paesi ed auspicano la piena realizzazione degli accordi di scambio raggiunti tra le Istituzioni interessate.
Nel quadro della collaborazione tra le Università, il Presidente della Conferenza dei Rettori italiana ed i Rettori delle Università cinesi si adopereranno per promuovere iniziative nei settori di comune interesse.
Art. 4. - Le due Parti effettueranno, durante il periodo di validità del presente Programma, lo scambio di una delegazione di 2 o 3 esperti in campo universitario per una visita di due settimane.
Art. 5. - Durante il periodo di validità del presente Programma, e al fine di rafforzare le relazioni tra le Università e gli Istituti d'istruzione superiore dei due Paesi, le due Parti si scambieranno annualmente almeno due docenti universitari e ricercatori che terranno conferenze e avvieranno ricerche sui temi di comune interesse.

b. Istruzione scolastica

Art. 6. - Le due Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti i livelli fra le Istituzioni e le Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, programmi e metodi didattici.
Art. 7. - Le due Parti si adopereranno per promuovere, attraverso le Autorità competenti, contatti diretti fra Istituzioni scolastiche, allo scopo di incrementare gli scambi di classi e di insegnanti.
Art. 8. - Le due Parti si scambieranno, nel periodo di validità del presente Programma, una delegazione composta da non più di cinque esperti nel settore dell'istruzione allo scopo di studiare il sistema scolastico e i metodi didattici dei rispettivi Paesi, con particolare riguardo all'istruzione tecnica e professionale. Tali visite avranno una durata massima di due settimane.
Le due Parti favoriranno gli scambi e la cooperazione tra la Società Cinese dell'Istruzione Tecnica e Professionale e le Istituzioni italiane di formazione professionale.
Le due Parti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione tecnica e professionale tra l'Università della Provincia del Zhejiang e la Fondazione Agnelli in Italia.
Art. 9. - Le due Parti si scambieranno libri e manuali scolastici, nonchè sussidi audiovisivi o altro materiale pedagogico, in particolare nel campo dell'insegnamento delle lingue.

c. Riconoscimento dei titoli di studio

Art. 10. - Le due Parti si scambieranno informazioni sui sistemi scolastici e universitari e sul riconoscimento dei titoli di studio.

d. Insegnamento della lingua

Art. 11. - Le due Parti prendono atto con soddisfazione che da parte italiana tre Lettori di italiano operano presso le Università di Pechino e di Shanghai, e che da parte cinese sei Lettori di cinese operano presso le Università di Roma (La Sapienza), Milano, Venezia, Bologna, Napoli ("Istituto Universitario Orientale"), e Pisa ("Scuola Normale Superiore").
Le modalità relative al trattamento e all'attività dei Lettori saranno concordate per via diplomatica.
Le due Parti si adopereranno presso le Amministrazioni competenti al fine di assicurare ai Lettori la concessione del visto di ingresso entro la data d'inizio dell'anno accademico.
Art. 12. - La Parte italiana esaminerà la possibilità di assegnare dei contributi finanziari a Università cinesi per il reclutamento di Lettori di italiano a contratto.
Art. 13. - La Parte italiana inviterà docenti universitari cinesi di lingua e cultura italiana ai corsi estivi di perfezionamento organizzati, di norma con cadenza annuale, presso un'istituzione specializzata nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda. Le spese per la frequenza del corso e per il soggiorno saranno a carico della Parte italiana. Il numero dei docenti verrà definito di anno in anno in base alle disponibilità di bilancio.
La Parte cinese, tramite la Commissione di Stato per l'Educazione, riserverà a docenti universitari italiani di lingua e letteratura cinese dei posti in analoghi corsi di specializzazione. Le spese per la frequenza del corso e per il soggiorno saranno a carico della Parte cinese. Il numero dei docenti verrà definito di anno in anno in base alle disponibilità di bilancio. 

II. - BORSE DI STUDIO

Art. 14. - La Parte italiana offre nell'anno accademico 1995-1996 fino a 240 mensilità di borse di studio a studenti universitari e laureati cinesi che intendano seguire corsi di studio e perfezionamento in Università e Istituti di istruzione superiore.
La Parte italiana comunicherà, attraverso i canali diplomatici, il numero di mensilità offerte per ogni anno accademico successivo.
Art. 15. - La Parte cinese offrirà, nell'anno accademico 1995-1996, fino a 240 mensilità per studenti universitari e laureati in qualsiasi disciplina e per artisti che intendono seguire corsi di studio e di perfezionamento in Università e Istituti di istruzione superiore.
La Parte cinese comunicherà attraverso i canali diplomatici il numero di mensilità offerte per ogni anno accademico successivo.
Art. 16 - La Parte cinese accoglierà inoltre almeno 20 borsisti italiani, concedendo loro l'esonero dalle tasse scolastiche.
Art. 17. - La Parte cinese accoglierà annualmente almeno 40 studenti italiani di lingua cinese che si recano in Cina a proprie spese per seguire brevi corsi di perfezionamento di lingua cinese presso Istituti di istruzione superiore.
Art. 18. - Ciascuna Parte fornirà all'altra, entro il mese di marzo di ciascun anno, le informazioni relative ai nominativi di tali studenti, agli Istituti che intendono frequentare e alla data del loro arrivo.
Art. 19. - Le due Parti possono proporre giustificati cambiamenti nel numero e nel sistema di assegnazione delle borse di studio, a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari.

III. - CULTURA E ARTE

a. Istituzioni culturali

Art. 20. - Le due Parti favoriranno la collaborazione fra l'Accademia Nazionale dei Lincei, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), l'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.), l'Istituto per l'Oriente, l'Istituto Italo-Cinese, l'Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli, il Centro di Cultura per Stranieri dell'Università degli Studi di Firenze, la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, la Fondazione Giovanni Agnelli di Torino e le Istituzioni cinesi interessate.
Art. 21. - Le due Parti favoriranno le iniziative educative e culturali di comune interesse promosse dall'Associazione Italia-Cina e dalla Associazione Cinese per l'Amicizia con i Popoli Stranieri.
Art. 22. - La Parte italiana informa che la Fondazione Romaeuropa intende avviare un rapporto di collaborazione con Istituzioni culturali cinesi interessate. In particolare, la sezione Romeuropa Arte si propone di realizzare iniziative comuni nell'ambito delle arti figurative e della musica, anche in occasione del Romaeuropa Festival, mentre la sezione Romeuropa Incontri promuove l'organizzazione di dibattiti e convegni su temi culturali.
Art. 23. - Le due Parti prendono atto della collaborazione in corso fra l'Istituto Affari Internazionali Italiano (IAI), il China Institute of International Studies (CIIS), la Chinese Academy of Social Sciences, il Chinese People's Institute of Foreign Affairs e lo Shanghai Institute for International Studies (SIIS), e continueranno a sostenerne le iniziative.

b. Mostre

Art. 24. - Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti esamineranno la possibilità di scambiarsi almeno una mostra di alto livello. I relativi dettagli saranno definiti per le vie diplomatiche.
Le due parti favoriranno inoltre lo scambio di mostre fotografiche e bibliografiche.

c. Teatro e Danza

Art. 25. - Le due Parti incoraggeranno i contatti e la realizzazione di spettacoli e tournées nell'altro Paese di solisti e complessi artistici nei settori del teatro e della danza, da attuarsi su base commerciale.
Art. 26. - Le due Parti favoriranno la collaborazione fra l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma e la corrispondente Istituzione cinese oltre che tra il Conservatorio Centrale Cinese e il Conservatorio di Shanghai e le Istituzioni italiane interessate.

d. Radio, Televisione e Cinema

Art. 27. Le due Parti favoriranno gli scambi e la collaborazione nel settore radiofonico e televisivo fra i due Paesi. I relativi dettagli verranno concordati fra le Istituzioni competenti.
Le due Parti favoriranno altresì lo scambio culturale e la collaborazione nel settore cinematografico fra i due Paesi. I relativi dettagli verranno concordati fra le Istituzioni competenti.

e. Festivals, Celebrazioni ed Eventi Culturali

Art. 28. - Le due Parti si scambieranno informazioni su Festival, celebrazioni ed eventi culturali organizzati nei due Paesi, al fine di agevolare la reciproca partecipazione di singoli artisti e gruppi.

f. Musica

Art. 29. - Le due Parti incoraggeranno i contatti, la cooperazione e gli scambi fra Enti ed istituti musicali, gruppi e singoli artisti nei due Paesi, da attuarsi su base commerciale.
La Parte cinese esprime al riguardo il suo particolare interesse al settore della lirica ed auspica la realizzazione di tournées di grandi cantanti lirici.
Art. 30. - Le due Parti prendono atto con soddisfazione che la Fondazione Musicale "Valentino Bucchi" è disposta ad invitare musicisti cinesi a partecipare alla giuria Internazionale del Premio Valentino Bucchi della Città di Roma per giovani musicisti, che si tiene a Roma ogni anno. La Fondazione si accollerà le spese di vitto e alloggio, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte cinese.
La Fondazione Valentino Bucchi offre altresì la possibilità di inserire pezzi editi nel '900 di autori cinesi fra i brani a scelta presenti nei programmi dei concorsi di esecuzioni banditi annualmente dal Premio Valentino Bucchi.
La Fondazione coprirà le spese di vitto e alloggio a specialisti cinesi in occasione di convegni internazionali in Italia, mentre le relative spese di viaggio saranno a carico del Paese inviante.
Art. 31. - La Parte italiana prende altresì atto che l'Associazione musicale "Il Mondo della Musica - Roma 2000" organizza annualmente il "Premio Carlo Zecchi" in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, al fine di promuovere i giovani talenti. È auspicata la partecipazione anche di musicisti cinesi a questo concorso internazionale.
La Parte cinese auspica la partecipazione italiana alle iniziative musicali che avranno luogo in Cina.

g. Protezione dei beni culturali

Art. 32. - Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali e artistici.
Art. 33. - Le due Parti si impegnano a cooperare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte, e concordano di prendere le opportune misure a tal fine. In tale contesto, si riservano di esaminare la possibilità di istituire, qualora necessario, un apposito Gruppo di lavoro.

IV. - ARCHEOLOGIA

Art. 34. - Le due Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico, favorendo i contatti e gli scambi di studiosi, dati e pubblicazioni tra le loro Istituzioni specializzate.
Art. 35. - Le due Parti prendono atto dei contatti in corso fra l'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.) e lo Shaanxi Provincial Bureau of Museums and Archaelogical Data (SPBMAD) per realizzare il progetto di un centro di formazione per la conservazione e il restauro del patrimonio storico-culturale della Cina Nord-Occidentale a Xi’an, con il sostegno della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.

V. - SCIENZE

Art. 36. - Le due Parti prendono atto con compiacimento della collaborazione in atto fra i due Paesi in campo scientifico e in particolare del positivo andamento del Programma di scambi firmato fra i due Paesi il 28-6-1993 a Roma.

VI. - ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA

Art. 37. - Le due Parti, preso atto della collaborazione già esistente in questo settore fra le rispettive Amministrazioni archivistiche, continueranno a incoraggiare lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti e su una base di reciprocità.
Nel periodo di validità del presente Programma, le due Amministrazioni si accorderanno, anche direttamente, su eventuali visite di studio e progetti di ricerca da svolgersi mediante lo scambio di Archivisti ed esperti.
Art. 38. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie e Istituzioni culturali dei due Paesi, da attuarsi, da parte italiana, tramite l'Ufficio Scambi Internazionali - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Art. 39. - Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti effettueranno lo scambio di tre Bibliotecari appartenenti alle rispettive Biblioteche Statali, per una visita della durata massima di due settimane.
Art. 40. - Le due Parti incoraggeranno, nella osservanza delle reciproche legislazioni interne, gli scambi di riproduzioni e microfilm del materiale librario custodito nelle Biblioteche Statali.
Le due Parti favoriranno inoltre la cooperazione fra l'Istituto per la Patologia del Libro e le Biblioteche Statali italiane e le Biblioteche Pubbliche cinesi.
Art. 41. - La Parte italiana dichiara la propria disponibilità a fornire, tramite la Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, libri di natura culturale, scientifica e artistica ad Istituzioni culturali e universitarie cinesi che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche.
Art. 42. - La Parte italiana informa che presso la Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali è stato costituito un "centro per i traduttori e per le iniziative a sostegno della traduzione". Informa inoltre che presso la stessa Divisione sono stati istituiti i "Premi Nazionali per la Traduzione", posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti, tra gli altri, a traduttori ed editori stranieri.
Per l'edizione 1991 il premio destinato a un traduttore in lingua straniera di opere in italiano è stato conferito al Prof. Tian Dewang.
Art. 43. - La Parte italiana, attraverso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, favorirà la pubblicazione di bibliografie di traduzioni in lingua italiana di opere cinesi.

VII. - COMUNICAZIONE

Art. 44. - Le due Parti promuoveranno lo scambio di informazioni relative alla vita politica, economica, culturale e sociale nei due Paesi, allo scopo di incrementarne la conoscenza reciproca.
Art. 45. - Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, Agenzie di stampa e altri servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni e materiale da pubblicare, e di organizzare congressi e seminari.
Art. 46. - Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno la visita, della durata massima di dieci giorni, di tre personalità del mondo della cultura e dei media.
Ognuna delle due Parti notificherà all'altra, attraverso le vie diplomatiche e con un preavviso di tre mesi, il nome delle persone che effettueranno le visite e il loro curriculum.
Da parte italiana, tali visite verranno organizzate dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 47. - Le due Parti prendono atto con compiacimento della collaborazione in atto tra la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e la Confederazione Cinese delle Arti e della Letteratura (MCSC), ed in particolare della conclusione, il 7 giugno 1994, di un accordo di reciproca tutela dei repertori nel campo dei diritti di esecuzione musicale.

VIII. - SCAMBI GIOVANILI

Art. 48. - Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli scambi giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da Enti pubblici e privati, nonchè da Associazioni giovanili nei due Paesi.

IX. - SPORT

Art. 49. - Le due Parti favoriranno l'ulteriore sviluppo dei rapporti nel campo dello sport, organizzando gare, scambi di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in conformità con gli accordi di cooperazione esistenti fra i Comitati Olimpici Nazionali dei due Paesi.
Le Parti favoriranno inoltre, su una base di reciprocità, lo scambio di pubblicazioni tecniche e didattiche, di materiale scritto e audiovisivo fra i due Comitati.

X. - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50. - La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno in ognuno dei due Paesi da un Comitato Misto di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.
L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato all'Ambasciata del Paese offerente entro il 30 marzo antecedente l'inizio dell'anno accademico per le borse annuali o di lunga durata. I candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati.
Devono inoltre essere allegati elementi dettagliati di informazione, quali data di nascita, risultati accademici, conoscenza di lingue straniere e piano di studi.
Ognuna delle due Parti notificherà all'altra, possibilmente almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati, e indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti.
I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.
Art. 51. - Gli scambi di visite previste dal presente programma verranno effettuate nel modo seguente: la Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, per le vie diplomatiche e con almeno tre mesi di anticipo:
a. i nominativi delle persone, il loro curriculum vitae e le lingue straniere conosciute;
b. il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore ospitante e del suo dipartimento universitario;
c. le date e la durata previste della visita.
La Parte ricevente confermerà l'accettazione definitiva della visita con almeno due settimane di anticipo sulla data di arrivo prevista.

XI. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 52. - Il trattamento per i borsisti sarà il seguente:
1. - La Parte italiana accorderà ai borsisti cinesi:
a. una borsa mensile di Lire 1.000.000 per i corsi a livello universitario, e di Lire 1.200.000 per i corsi a livello post-universitario;
b. esonero, su una base di reciprocità, da tasse, sopratasse e contributi per l'iscrizione alle Università statali;
c. assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.
La Parte italiana concederà inoltre le spese di viaggio internazionale ai borsisti cinesi per il solo anno accademico 19951996.
2. - La Parte cinese accorderà ai borsisti italiani:
a. una borsa mensile di RMB Yuan 550 per i corsi a livello universitario, di RMB Yuan 650 per i corsi a livello post-laurea, e di RMB Yuan 750 per gli studenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento;
b. esonero da spese varie relative all'iscrizione alle Università;
c. assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie;
d. un contributo per il primo mese alle spese di sistemazione in Cina;
e. materiale didattico;
f. esonero dalle spese di alloggio.
Art. 53. - Per gli scambi di visite previsti agli art. 4, 5, 8, 39 e 46 di questo Programma valgono le seguenti condizioni:
- la Parte inviante sosterrà le spese di viaggio da Capitale a Capitale;
- la Parte ricevente sosterrà le spese dei viaggi all'interno del territorio del proprio Paese previsti nel programma della vista;
- la Parte ricevente sosterrà le spese di soggiorno nei limiti di seguito specificati:
a. la Parte italiana corrisponderà agli ospiti cinesi un contributo giornaliero onnicomprensivo di Lire 100.000. Per gli scambi di cui all'art. 46, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, invece di tale contributo, si farà carico delle spese di vitto, alloggio e degli spostamenti all'interno del Paese previsti dal programma della visita;
b. la Parte cinese offrirà agli ospiti italiani quanto segue:
- vitto e alloggio e spostamenti all'interno del Paese previsti dal programma della visita;
- assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.
Art. 54. - Salvo possibili modifiche, da concordare per le vie diplomatiche, gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma verranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie:
A carico della Parte che invia la mostra saranno le seguenti spese:
a. le spese di assicurazione conformemente alla clausola "da chiodo a chiodo";
b. le spese di trasporto fino alla prima sede di esposizione e quelle di ritorno dall'ultima sede di esposizione;
c. le spese di viaggio dell'esperto che accompagna la mostra fino alla prima sede di esposizione e di ritorno dall'ultima sede di esposizione (in caso siano necessari più esperti, il numero e la durata del soggiorno verranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche).
A carico della Parte che riceve la mostra saranno invece le seguenti spese:
a. le spese di trasporto interno degli oggetti da esporre;
b. le spese di pubblicità e di allestimento della mostra, compreso l'affitto dei locali;
c. le spese per la pubblicazione del catalogo, salvo che non sia diversamente convenuto;
d. le spese di viaggio all'interno del Paese, nonchè quelle di soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra (in caso siano necessari più esperti, il numero e la durata del soggiorno verranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche);
e. le spese relative alle pratiche doganali, compreso il trasporto degli oggetti da esporre;
f. nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese che riceve è tenuto ad inviare al Paese che invia la mostra tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese che riceve. In nessun caso si possono effettuare restauri senza l'espressa autorizzazione del Paese che invia la mostra.

XII. - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55. - Il presente programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altri scambi in esso non previsti.
Art. 56. - Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite ogni anno dalle rispettive legislazioni.
Art. 57. - La prossima riunione della Commissione Mista italo-cinese si svolgerà a Pechino in data da concordarsi per le vie diplomatiche. Il presente Programma resterà valido fino all'entrata in vigore del successivo.

Firmato a Roma il 27 ottobre 1995, in duplice esemplare nelle lingue cinese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Ministro Consigliere
Zu Qinshun
Ambasciata della
Repubblica Popolare Cinese
in Italia

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Ministro Plenipotenziario
Francesco Lo Prinzi
Direzione Generale
Relazioni Culturali
Ministro Affari Esteri

 

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